F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010 6) RICORSO A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 04 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 27 Maggio 2010
6) RICORSO A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CICINO LUIGI SEGUITO GARA SARZANESE/VIRTUS ENTELLA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)
Il provvedimento impugnato spiega nella sua motivazione che il predetto calciatore, espulso per somma di ammonizioni: - a) si portava, a seguito dell’espulsione, testa a testa con l’arbitro, protestando in modo veemente e plateale e costringendolo ad indietreggiare; - b) e poi, subito dopo, si portava nuovamente faccia a faccia con l’arbitro, sul cui petto poggiava le mani costringendolo ancora una volta ad indietreggiare. La società ricorrente offre , a sua volta, una ricostruzione parzialmente diversa dai fatti, contestando anzitutto la vicenda relativa alla seconda ammonizione inflitta al proprio calciatore e poi la ricostruzione del comportamento da lui tenuto in occasione della conseguente espulsione. Ora, quanto alla motivazione dell’espulsione, si evince con certezza dal rapporto arbitrale che il Cicino, già colpito nel corso della stessa partita da un precedente provvedimento disciplinare, si era reso colpevole di un fallo di mano in occasione di una importante azione d’attacco. E’ da considerare al riguardo che la duplice inosservanza, accertata dal direttore di gara ed attestata nel suo rapporto con tipica efficacia probatoria a questo riconosciuta dall’art. 39.1 C.G.S., costituendo indubbiamente una fattispecie di condotta gravemente antisportiva, comporta di per sé ai sensi dell’art. 19, n. 4, lett. a) dello stesso codice la penalità di due giornate di squalifica. A questo primo illecito si è poi aggiunta una ulteriore condotta che merita di essere definita come gravemente e reiteratamente ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, come tale sanzionabile ancora una volta dall’art. 19 n. 4 citato con due giornate di squalifica; riferisce in proposito ancora più dettagliatamente lo stesso rapporto arbitrale che il soggetto espulso protestava nella predetta occasione, gridando a squarciagola “stai facendo il protagonista” e continuando nella sua protesta per oltre trenta secondi, come pure che solo in quanto nuovamente invitato dai compagni si allontanava dal terreno di giuoco verso gli spogliatoi. Tutto ciò premesso, può anzi ritenersi che il giudice sportivo abbia implicitamente ritenuto di applicare, pur non facendone espressa menzione nella motivazione della sua decisione, la presenza di una circostanza attenuante per mitigare il rigore della penalità edittale. In base a tutte le predette considerazioni il ricorso si palesa del tutto infondato e come tale merita di essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. di Sarzano (La Spezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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