F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE; • SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. IACONO FULLONE GIOVANNI; • SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. TERRANOVA NICOLÒ, INFLITTE SEGUITO GARA MAZARA/MODICA CALCIO DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010) Con ricorso del 6.4.2010 la società G.S. Mazara 1946 ha presentato reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, come da Com. Uff. n. 147 del 31 marzo 2010, per l’ammenda di € 2.000,00, la diffida e le squalifiche a carico degli allenatori signor Iacono (5 gare effettive) e signor Terranova (3 gare effettive), inflitte a seguito dell’incontro Mazara/Modica. In particolare: - la società è stata multata e diffidata per avere i propri sostenitori, dal 17° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi alcuni dei quali lo attingevano in numerose parti del corpo; per avere a fine gara minacciato e insultato rapidamente gli assistenti arbitrali; e per avere i propri sostenitori tentato più volte di divellere il cancello della tribuna; - il signor Iacono è stato squalificato per avere, a gioco in svolgimento e prima di uscire dal recinto di gara, rivolto espressioni ingiuriose e estremamente minacciose agli Ufficiali di gara; - il signor Terranova è stato squalificato per aver proferito reiteratamente all’indirizzo dell’arbitro e degli assistenti espressioni gravemente offensive. A sostegno della propria differente ricostruzione dei fatti, la ricorrente evidenzia che le forze dell’ordine erano regolarmente presenti all’incontro, che i fatti contestati sono riducibili a un “normale diverbio post-partita” e che lo stadio di Mazara risulta sempre essere stato uno dei più sicuri del campionato, allegando anche a sostegno una dichiarazione del Commissario di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo (dalla quale, peraltro, si evince, sostanzialmente, soltanto la regolare presenza delle forze di polizia allo stadio). Si tratta di considerazioni generiche e di parte, dalle quali non è possibile desumere alcun elemento inconfutabile teso a modificare la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e nella decisione del giudice sportivo. In assenza di ogni altro elemento, questa Corte non può non considerare il fatto storico così come rappresentato dal referto arbitrale (dotato - come ben noto - di particolare forza probatoria), e fatto correttamente proprio dal Giudice Sportivo, a fronte della particolare gravità dei fatti verificatisi. Alla luce di detta assorbente considerazione, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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