F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETT
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 27 Maggio 2010
3) RICORSO A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA GARA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00;
INIBIZIONE FINO AL 16.5.2010 AL SIG. TADDEO MASSIMO;
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. LEPORE GIUSEPPE;
SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAURO CIRO, INFLITTE SEGUITO GARA FORZA E CORAGGIO/NEAPOLIS MUGNANO DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)
La A.S.D. Forza e Coraggio ha proposto reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con riferimento alla gara contro la Neapolis del 27.3.2010 e consistenti: - nella squalifica del campo per una gara effettiva con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse con ammenda di € 2.000,00 “per avere i propri sostenitori durante lo svolgimento della gara fatto oggetto sputi che attingevano l’Ufficiale di gara alla schiena ed alla testa, per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società ospitante,
rivolto, al termine della gara, espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un Assistente Arbitrale”, ed inoltre per essere entrati al termine della gara quattro sostenitori della squadra ospitante, spalancando la rete di recinzione, sul terreno di gioco ingiuriando e provocando i calciatori della squadra avversaria nonchè per avere sostenitori locali al termine della gara mandato in frantumi le finestre dello spogliatoio della squadra avversaria lanciando al suo interno due pezzi di profilato di alluminio e colpendo un calciatore della squadra; - nella inibizione al signor Taddeo Massimo a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. fino al 16.5.2010 “per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un calciatore avversario….” nonché per avere rivolto “….espressioni ingiuriose al Direttore di gara reiterandole anche dopo essere uscito dal terreno di gioco”, per essersi frapposto tra l’Arbitro e l’ingresso dello spogliatoio alla fine del primo tempo continuando ad ingiuriarlo, per avere rivolto al termine della gara “…nuove reiterate espressioni dal contenuto gravemente offensivo”; - nella squalifica per quattro gare effettive al signor Lepore Giuseppe “per avere, in occasione di un provvedimento disciplinare riguardante un calciatore della propria squadra, protestato dapprima nei confronti di un Assistente Arbitrale e successivamente nei confronti dell’Arbitro all’indirizzo del quale, una volta notificatogli il provvedimento di allontanamento, rivolgeva espressioni offensive che reiterava anche al termine della gara”; - nella squalifica per tre gare effettive al signor Mauro Ciro in quanto “allontanato nel corso del secondo tempo per plateali proteste nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento reiterava tale comportamento” ed inoltre profferito al termine della gara “espressioni irriguardose ed irridenti” nei confronti dello stesso. A sostegno del suo reclamo diretto ad ottenere l’annullamento della squalifica del campo o una congrua riduzione del provvedimento e della sanzione pecuniaria nonché una congrua riduzione degli altri provvedimenti sanzionatori, la ricorrente ha affermato che le sanzioni risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi e alla reale entità delle infrazioni contestate e che sono il frutto di asserite incongruenze e contraddizioni contenute nei rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai soggetti sanzionati e alla società per i suoi sostenitori è stato puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro designato (nessun rilievo ha l’inversione temporale delle espulsioni avvenute) e degli assistenti ed è tale da non giustificare alcuna modifica o riduzione delle sanzioni comminate. Per completezza va evidenziato che il DVD della gara allegato nella fattispecie non può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Forza e Coraggio di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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