F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA; - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DI GIACOBBE LUCIANO, VICE PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA; - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPRIOLI MASSIMILIANO DIRIGENTE A.S.D. LA SABINA; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6489/984PF09-10/AA/AC DELL’8.4.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10. COMMA 6 C.G.S., 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010) In data 27.11.2009 la società La Sabina - con l’apposito modulo di trasferimento sottoscritto dal vice-presidente Di Giacobbe Luciano e dal calciatore Iachetti Luigi - chiedeva il tesseramento del calciatore stesso già proveniente dalla società Luco Canistro. Con nota raccomandata del 8.1.2010 il Comitato Regionale del Lazio comunicava alla società La Sabina che il calciatore risultava ancora vincolato con la citata società Luco Canistro, iscritta al Campionato Interregionale, e che pertanto non poteva essere accolta la domanda di tesseramento. Con successiva nota del 18.1.2010 lo stesso Comitato Regionale Lazio denunciava alla Procura Federale detta circostanza, evidenziando, altresì, che il calciatore in questione aveva preso parte a tre gare del Campionato di Promozione (29.11.2009, 6.1.2010 e 10.1.2010). Successivamente, in data 23.3.2010, ad integrazione del precedente rapporto, lo stesso Comitato Regionale rimetteva alla Procura Federale un esposto a firma del Presidente della società. Tor Sapienza in cui, oltre alle tre gare precedentemente segnalate, veniva riferito e documentato che il calciatore Iachetti aveva preso parte altresì anche ad una gara disputata il 6.12.2009. L’8.4.2010 il Procuratore Federale deferiva avanti la Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Iachetti, il signor Di Giacobbe, nonché i signori Caprioli Massimiliano e Onofri Giorgio dirigenti i quali avevano sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle gare della squadra La Sabina nelle date sopra indicate. Veniva altresì deferita sia la società La Sabina che la società Luco Canistro. All’udienza in data 22.4.2010 avanti la Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Iachetti chiedeva di patteggiare la sanzione che era così determinata in 1 giornata di squalifica. Sentite le difese la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 79) comminava al signor Onofri l’inibizione di mesi due, al Di Giacobbe l’inibizione di mesi tre e al signor Caprioli l’inibizione di mesi uno, comminava altresì due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso a carico della società La Sabina e l’ammenda di € 300,00 alla società Luco Canistro. Proponevano impugnazione l’Onofri, il Di Giacobbe, il Caprili e la società La Sabina invocando la loro buona fede in considerazione del fatto che al momento della presentazione della domanda di tesseramento l’ufficio del competente Comitato Regionale ad una prima verifica nulla aveva obiettato in ordine alla regolarità della richiesta di tesseramento . Ancora era stato fatto pieno affidamento su quanto rappresentato dalla società Luco Canistro che addirittura aveva rilasciato una dichiarazione datata 13.1.2010, che corroborava quanto già in precedenza rappresentato in ordine al fatto che il calciatore Iachetti non fosse più un loro tesserato essendo stato posto nella lista di svincolo del 15.7.2009. Affidamento dato altresì il lungo tempo trascorso dalla richiesta di tesseramento alla ricezione della raccomandata del Comitato Regionale dell’8.1.2010. Osserva questa Corte come l’impugnazione sia infondata. Dall’esame degli atti prodotti dalle parti, ed in particolare dalla lista di svincolo prodotta in sede di impugnazione in uno alla dichiarazione della società Luco Canistro, del 13.1.2010, questa Corte considerato che la detta lista consisteva nella fotocopia di una pagina, per di più incompleta e parzialmente illeggibile, ha richiesto all’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale, con nota del 10.5.2010, l’originale della lista di svincolo in questione. Con nota dell’11.5.2010 il sopracitato ufficio tesseramento trasmetteva l’originale composto di 4 pagine sottoscritto dal rappresentante della società Luco Canistro in data 15.7.2009. Dal detto originale è evidente che non è stata barrata nell’apposito spazio il nominativo del calciatore Iachetti Luigi come uno di quelli da svincolare. Da ciò discende - documentalmente provato - che il calciatore in questione così come puntualmente rilevato altresì dal Comitato Regionale non poteva essere tesserato in quanto mai svincolato dalla società Luco Canistro. Le asserzioni della ricorrente di una prospettata buona fede e di un affidamento sulla posizione del calciatore sono, per tabulas, smentite non potendo non essere nota, usando l’ordinaria diligenza - che ogni società deve tenere nella presentazione della domande - la sopradetta circostanza di un tesseramento in corso, ostativo all’accoglimento di un nuovo tesseramento, non potendo, poi, valere asserite e indimostrate assicurazioni verbali fornite dal personale preposto al tesseramento in ordine alla regolarità delle richieste. Gli atti processuali, ed in particolare la dichiarazione della società Luco Canistro del 13.1.2010, vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza emergendo una non corrispondenza tra quanto asserito in detta dichiarazione - poi utilizzata in sede processuale – e quanto risultante dall’originale della documentazione in possesso dell’Ufficio Tesseramento. La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. La Sabina di Poggio Mirteto (Rieti) e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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