F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO A.C.V. SCANDICCI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO A.C.V. SCANDICCI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GUTILI ENRICO SEGUITO GARA GROUP C.DI CASTELLO/SCANDICCI DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso in fatto che il signor Gutili Enrico, allenatore della ASD Scandicci, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con tre gare di squalifica “per avere, al termine della gara Città di Castello/ASD Scandicci del 2.5.2010, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato di colpire più volte un calciatore avversario senza riuscirvi per il pronto intervento di dirigenti e calciatori della società”; -rilevato che il reclamo proposto non contesta la materialità dei fatti addebitati al Gutili ma deduce, a parziale giustificazione dell’allenatore che lo stesso aveva ricevuto, a fine gara, un pugno alla nuca da parte del calciatore della squadra avversaria che poi ha tentato di colpire; -ritenuto, pertanto, che i comportamenti ascritti al Gutili – reiterati tentativi di aggressione ad un calciatore avversario – risultano dunque pienamente ammessi dal reclamante stesso, mentre nessuna particolare valenza può d’altra parte essere riconosciuta, nemmeno in funzione meramente attenuante, all’aver precedentemente subito atti violenti, ancorché di gravità superiore, atteso che il compimento di atti di matrice identica a quelli di cui il reclamante asserisce di essere stato vittima non solo non può essere in alcuna maniera giustificato, soprattutto in ragione dell’ambito sportivo in cui sono maturati e del ruolo ricoperto dal Gutili, ma viene constantemente stigmatizzato dagli organi di giustizia sportiva; -ritenuto, infine, che la sanzione inflitta risulta proporzionata ai fatti accertati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.V. Scandicci A.S.D. di Scandicci (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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