F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010 3) RICORSO A.S.D. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 13 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 27 Maggio 2010
3) RICORSO A.S.D. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIN PAOLO SEGUITO GARA DOMEGLIARA/PORFIDO ALBIANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)
Con ricorso dell’11.5.2010 la A.S.D. Porfido Albiano ha presentato reclamo contro la squalifica di cinque giornate inflitta al calciatore Nardin Paolo, di cui al Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive dal contenuto denigratorio per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria”, chiedendo una revisione della decisione disciplinare. In particolare la ricorrente pone in rilievo come ci sia stato “un equivoco o uno sbaglio in quanto anche il nostro calciatore Nardin Paolo trattasi di calciatore di colore e anche come dichiarato alla stampa, di cui alleghiamo copia, dal calciatore avversario signor N’Ze del Domegliara Calcio trattasi di un equivoco enorme, dichiarando pubblicamente che uno scambio di espressioni c’è stato, ma assolutamente non, e come potrebbe essere tra persone di colore!, per ragioni di razza”. A tal fine, la ricorrente allega copia di articolo del “Trentino” del 9 Maggio 2010. La Corte di Giustizia Federale, vista la limitata offensività del fatto contestato, in relazione alla peculiarità della fattispecie, accoglie parzialmente il ricorso della A.S.D. Porfido Albiano e riduce a tre giornate la squalifica nei confronti del calciatore Nardin Paolo Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Porfido Albiano di Albiano (Trento) e riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nardin Paolo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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