F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 01 Giugno 2010 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA “FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES – FINAL EIGHT QUARTI DI FINALE” AOSTA CAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 01 Giugno 2010 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA “FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES – FINAL EIGHT QUARTI DI FINALE” AOSTA CALCIO A 5/A.S. MIRACOLO PICENO DEL 31.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 del 31.5.2010) La C.G.F. in riforma della delibera impugnata, visto l’art. 17, comma 4, ultimo capoverso C.G.S., dispone la ripetizione della gara su indicata con lo schieramento, ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., di calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età purchè autorizzati dal Comitato Regionale competente. Dispone restituirsi la tassa reclamo. F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 11 Giugno 2010 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCHI ROLANDO, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, IN ORDINE ALLA GARA TORINO/BRESCIA DEL 9.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 305 del 10.6.2009) La Corte, in via preliminare, accoglie la richiesta del Torino F.C. S.p.A. di visione in contraddittorio tra le parti del filmato della gara in questione relativo alla presunta condotta del Sig. Bianchi. Si procede, quindi, a detta visione in contraddittorio tra le parti. La Procura Federale eccepisce l’inammissibilità del ricorso presentato dal Torino F.C. S.p.A., in quanto non notificato alla Società Brescia, considerata parte in causa in ragione della segnalazione da quest’ultima effettuata al Giudice Sportivo in relazione al comportamento del calciatore Bianchi. In merito a tale eccezione, la Corte ritiene che la Società Brescia non sia legittimata a partecipare al processo e che, conseguentemente, il ricorso in questione sia perfettamente ammissibile. Ciò detto in quanto l’eccezione formulata dalla Procura Federale non tiene conto della chiara dizione dell’art. 35, comma 1.3., secondo capoverso, C.G.S., che attribuisce esclusivamente alla società e/o al suo tesserato direttamente interessato, e quindi non già alla società avversaria, la facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l’esame dei filmati di documentata provenienza. Nel merito, esaminati gli atti, la Corte precisa che sulla base delle immagini televisive della gara in questione non è affatto possibile accertare con certezza che il Quarto Uomo, pur essendo vicino al Sig. Bianchi, abbia effettivamente visto e percepito il calciatore nell’atto di proferire la presunta frase blasfema, non riportata comunque a referto o nel rapporto di competenza. Ne consegue l’ammissibilità, nella fattispecie, della prova televisiva sulla base della ricorrenza dei presupposti della norma citata. Ciò detto, la Corte rileva che le immagini del filmato visionato non consentono, in presenza di varie incertezze circa il labiale, di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la prova dell’effettiva pronuncia dell’espressione blasfema addebitata al Sig. Bianchi. Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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