F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DELLA SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO DELLA SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERTAGNO SIMONE SEGUITO GARA SACILESE CALCIO/SAN MARINO DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010) La Sacilese Calcio S.r.l., con atto in data 22 aprile 2010, ha proposto “reclamo con procedura ordinaria” avverso la sanzione della squalifica per due gare inflitta al calciatore signor Simone Bertagno, in occasione della gara disputata il 18 aprile 2010 tra Sacilese e San Marino, chiedendo alla Corte adita “una riduzione della sanzione comminata”. La società ricorrente ha posto, a fondamento di detta domanda, l’assunto che “il fallo”, di cui il calciatore si è reso colpevole all’inizio del secondo tempo, dovrebbe considerarsi “atto di violenza contro avversario con pallone in gioco”, mentre nel Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento sanzionatorio impugnato si leggerebbe “squalifica per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Alla stregua di tali considerazione, la deducente ha ritenuto che la “sanzione comminata dal Giudice Sportivo sembra eccessiva in virtù di quanto è accaduto tenendo conto che lo stesso è stato espulso al 3° minuto della ripresa e non ha partecipato a quasi tutto il secondo tempo di gara”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 30 aprile 2010, si è riservata di decidere. Il gravame è infondato in quanto le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore signor Simone Bertagno sono certe, giacché la stesso appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che lo stesso si è reso “reo di un fallo ad un avversario”. Il gesto compiuto dal calciatore, quindi, è stato sanzionato con l’espulsione dal direttore di gara. A nulla rileva la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui l’atto di violenza posto in essere dal calciatore sarebbe stato realizzato “contro avversario con pallone in gioco”, piuttosto che contro “avversario con il pallone non a distanza di gioco” in quanto la sanzione scaturisce dal fatto storico accertato dal direttore di gara, riportato nel rapporto dallo stesso redatto, nel quale espressamente ha precisato che il calciatore suindicato “colpiva a gioco in svolgimento un giocatore avversario intervenendo con il piede a martello e colpendolo con i tacchetti della propria scarpa sul polpaccio … e senza avere alcuna possibilità di giocare il pallone”. Occorre ribadire che tale atto ha valore di piena prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., e, dunque, non è ammessa prova contraria sulle circostanze in esso rappresentate dall’Arbitro, se non nei casi espressamente previsti. E’, dunque, del tutto irrilevante ed infondata la censura mossa dalla società ricorrente, né può trovare ingresso il video da questa prodotto, perché – per stessa ammissione della medesima – tale tipo di prova non è ammissibile. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sacilese Calcio di Sacile (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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