F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di GIAMPIERO MANCUSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elm
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di GIAMPIERO MANCUSO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mancuso è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF 1, per aver svolto, per parte della
stagione sportiva 2008/2009, l’attività di allenatore per la Società ASD Roccalumera
senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2009.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIAMPIERO MANCUSO responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
31/10/2009.
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