F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Grasso è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte
della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Acireale
calcio a 5, senza formalizzare regolare tesseramento;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/02/2010;
- visto l’odierno verbale di udienza
Ritenuto che:
- nella memoria difensiva del deferito viene preliminarmente eccepito di non aver mai
ricevuto notifica dalla Procura Federale del provvedimento di deferimento;
- all’odierna udienza la Procura Federale non è stata in effetti in grado di produrre la
cartolina di ritorno della raccomandata AR del 19/12/2009 a firma del delegato
sostituto Procuratore Federale contenente la motivazione del deferimento del sig.
Luigi Grasso;
- tale mancanza, in ossequio alla illuminante decisione della Corte di Giustizia Federale
Sez. 4°, 1° Collegio su ricorso del sig. Igor Bric, di cui al CU n. 058/CGF
(2009/2010), impone la necessità di acquisire agli atti il sopraddetto avviso di
ricevimento ai fini del decidere;
- infatti la CGF, nella sua fondamentale decisione sopra richiamata, attentamente
comparando le esigenze di celerità ed economia dei procedimenti disciplinari con i
consolidati principi in punto di onere probatorio, anche alla luce della Legge 241/1990
e ss mm ii applicabile nell’ambito della Giustizia domestica della FIGC, ha ritenuto di
porre a carico degli organi federali l’onere della prova del mancato ricevimento da
parte dell’interessato degli atti di deferimento e/o delle decisioni di colpevolezza, non
essendo applicabile alcuna presunzione di conoscenza;
- di talché è necessario verificare se l’assunto del sig. Grasso sia coonestato da elementi
di fondatezza e cioè sia provato che il deferimento a lui inviato tramite la
raccomandata AR del 18/12/2009 della Procura Federale non sia mai pervenuta con
conseguente vanificazione della clausola di garanzia richiesta dall’art. 38, comma 7,
CGS;
- in un quadro probatorio così claudicante intende porre rimedio questa Commissione
richiedendo alla Procura Federale la dimostrazione che il deferimento inviato al sig.
Grasso è stato da questi effettivamente ricevuto;
- infatti, anche nella fattispecie, secondo i granitici principi posti dalla CGS nella sopra
richiamata sua decisione cui non può che aderirsi, acquista discriminante
significazione la condotta del deferito, il quale non sarebbe stato così sprovveduto dal
formulare preliminarmente l’eccezione di nullità del deferimento se davvero avesse
ricevuto il relativo provvedimento della Procura Federale del 19/12/2009;
P.Q.M.
ORDINA alla Procura Federale di depositare presso la Segreteria di questa
Commissione Disciplinare ST, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, l’avviso di ricevimento da parte del sig. LUIGI GRASSO della
raccomandata AR in data 19/12/2009 a firma del delegato Sostituto Procuratore
Federale Avv. Carlo Fabbri contenente le motivazioni del deferimento e rinvia
l’udienza di discussione a nuovo ruolo.
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