F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ENRICO ERRICO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Pia
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 15 del 23 luglio 2009 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di ENRICO ERRICO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. ENRICO ERRICO della sanzione della squalifica fino al 31/01/2010.
Procedimento disciplinare a carico di TARCISIO D’ALO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. D’Alo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per
aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l’attività di allenatore per la Società
Polisportiva Val di Sangro pur in costanza di tesseramento per la Società FC Santos
Perano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2009 più la sanzione pecuniaria di 1.500,00€;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/07/09.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi
P.Q.M.
dichiara il sig. TARCISIO D’ALO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
31/10/2009 e l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 1.500,00.
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