COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.8 – DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ORATORIO LENTINI, LOBOSCO FEDERICO, CIANCIA GIANROCCO E MAIMONE FGABRIZIO (PROC
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.8 - DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ORATORIO LENTINI, LOBOSCO FEDERICO, CIANCIA GIANROCCO E MAIMONE FGABRIZIO (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 58).
LOBOSCO Federico, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver disputato, fornendo false generalità, la gara del 1 Novembre 2009 tra le Società U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea;
CIANCIA Gianrocco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver disputato, fornendo false generalità, la gara del 1 Novembre 2009 tra le Società U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea;
MAIMONE Fabrizio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’ articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
SOCIETA’ ASD ORATORIO LENTINI MARATEA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del C.G.S., per rispondere delle violazioni commesse dal suo dirigente.
IL DEFERIMENTO
Il Sostituto Procuratore Federale,
- letta la nota del 11.12.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Basilicata, trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla gara dell’1/11/2009, disputata tra le società U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea, contenuti, tra l’altro, nella denuncia presentata dalla prima Società che lamentava, in concreto, la sostituzione di due calciatori della ASD Oratorio Lentini Maratea, con altrettanti atleti che partecipavano all’incontro agonistico summenzionato fornendo, in maniera falsa e fraudolenta, le generalità dei calciatori in sostanza assenti, pur non facendo parte dell’organico di quest’ultima società.
- considerato che dagli accertamenti compiuti e dalla documentazione prodotta ed acquisita dalla Procura Federale hanno confermato che i calciatori Lobosco Federico e Ciancia Gianrocco abbiano partecipato, fornendo false generalità, alla citata competizione sportiva nonostante non facessero parte dell’organico della società ASD Oratorio Lentini Maratea;
- rilevato che nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara tra la U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea presentata all’arbitro, relativa alla specifica dichiarazione di regolare tesseramento e partecipazione alla gara, è stata sottoscritta dal signor Maimone Fabrizio, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società ASD Oratorio Lentini Maratea e già inibito dal G.S sino al 30/6/2010 per acclarata posizione irregolare di un altro calciatore;
- considerato che il sopramenzionato dirigente, con la sottoscrizione della distinta dei partecipanti alla gara, dichiarava che i giocatori menzionati, ivi compresi gli atleti Lobosco Federico e Ciancia Gianrocco, erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti;
- ritenuto che l’avvenuta partecipazione dei calciatori Lobosco Federico e Ciancia Gianrocco alla gara indicata abbia così integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 35, del Regolamento della LND ascrivibili al sig. Maimone Fabrizio
- ritenuto, altresì, che la società ASD Oratorio Lentini Maratea debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 del C.G.S. per l’operato del proprio Dirigente.
- visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota prot.nr.7089/843 PF 09_10 GR/mg del 26/04/ 2010:
LOBOSCO Federico, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver disputato, fornendo false generalità, la gara del 1 Novembre 2009 tra le Società U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea;
CIANCIA Gianrocco, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver disputato, fornendo false generalità, la gara del 1 Novembre 2009 tra le Società U.S. Castelluccio e ASD Oratorio Lentini Maratea;
MAIMONE Fabrizio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all’ articolo 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
SOCIETA’ ASD ORATORIO LENTINI MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del C.G.S., delle violazioni commesse dal suo dirigente.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 21 Giugno 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco;
Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti, pur ritualmente convocati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, nella riunione del 21/6/2010, illustrava i motivi del deferimento, formulando le seguenti richieste:
-Per Lobosco Federico e Ciancia Gianrocco calciatori della società ASD Oratorio Lentini Maratea, la squalifica pari a mesi sei (6);
-Per Maimone Fabrizio, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ASD Oratorio Lentini Maratea, l’inibizione pari ad anni uno (1);
- Per la Società ASD Oratorio Lentini Maratea tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato (2010 – 2011).
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi degli illeciti contestati per come riferito nella parte motivata del deferimento sopra riportato.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:
• a LOBOSCO FEDERICO e CIANCIA GIANROCCO, calciatori della società ASD Oratorio Lentini Maratea, sei (6) mesi di squalifica;
• a MAIMONE FABRIZIO, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ASD Oratorio Lentini Maratea, 1(uno) anno di inibizione;
• alla Società ASD ORATORIO LENTINI MARATEA 3(tre) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato (2010/2011).
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.8 – DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ORATORIO LENTINI, LOBOSCO FEDERICO, CIANCIA GIANROCCO E MAIMONE FGABRIZIO (PROC"