COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.132 della Società S.S. GALATRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Del
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NR.132 della Società S.S. GALATRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.05.2010 (omologazione del risultato della gara Play-Out di seconda categoria del
16.05.2010 Allarese – Galatro).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo ulteriori cinque fotografie a supporto
delle motivazioni esposte in reclamo; l'avv. Nunzio Sigillò, delegato dal Presidente della A.S. Allarese, il quale si è riportato al
contenuto delle controdeduzioni; nonché il direttore di gara;
RILEVA
Con reclamo depositato il 21/5/2010 la S.S. Galatro ha impugnato il deliberato del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n.75 del
20/5/2010 con il quale era stato rigettato il reclamo della medesima società relativo alla gara di Play - Out del campionato di seconda
categoria del 16/5/2010 Allarese – Galatro, terminata con il punteggio di 2 - 0, con la richiesta di applicare la sanzione della perdita
della gara per 0 - 3 alla squadra avversaria, per aver impiegato due calciatori squalificati sotto false generalità.
Il Giudice Sportivo aveva ritenuto di omologare il risultato della gara non ravvisando gli “elementi gravi, precisi e concordanti che
possano far configurare la commissione dell'illecito paventato”.
Deduce la odierna reclamante che in occasione della suddetta gara di Play-Out la A.S. Allarese avrebbe schierato il calciatore Cirillo
Salvatore, squalificato dalla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia fino al 10 febbraio 2011, come da C.U. n.45 dell'11/2/2010, con
il nome di Carè Salvatore (n.2 della distinta) e il calciatore Ienco Maurizio, squalificato fino al 16 dicembre 2010, sotto le false
generalità di Platì Domenico (n.9 della distinta).
Si legge nel reclamo che nell'intervallo della gara, su sollecitazione del Presidente della S.S. Galatro, il direttore di gara aveva
chiesto ai due calciatori Carè e Platì di esibire i documenti di identità, che gli stessi dichiaravano di aver dimenticato.
E, pertanto, avendo rafforzato i propri dubbi da tale comportamento, il Presidente della ricorrente aveva chiesto ad un fotografo di
ritrarre i due calciatori con il direttore di gara al fine di consentire la futura identificazione (foto allegata al reclamo), nonché a
quest'ultimo di trattenere i cartellini dei calciatori Carè e Platì.
Comparso davanti a questa Commissione il direttore di gara, sig. Moscato Antonio, venivano allo stesso sottoposte in visione la
fotografia scattata nell'intervallo della gara che lo ritrae con i due calciatori, nonché le foto dei documenti di identità e delle tessere
ufficiali trasmesse dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, relative ai calciatori Carè e Platì, indicati in distinta, nonché
Cirillo e Ienco, i calciatori che, a detta della reclamante, avrebbero preso parte alla gara con le generalità dei primi due.
Il direttore di gara ha dichiarato alla presente Commissione quanto segue: “Rispetto alle foto risultanti dai tesserini a me esibiti dalla
società ALLARESE e da me ritirati su cui sono identificati i calciatori CARE' Salvatore e PLATI' Domenico, i soggetti raffigurati nella
foto insieme a me sono persone diverse (...);
Dai riscontri effettuati posso affermare che i calciatori in distinta che hanno preso parte alla gara sono CIRILLO Salvatore e IENCO
Maurizio i quali mi sono stati presentati sotto falso nome con i cartellini federali di CARE' Salvatore e PLATI' Domenico”.
E, pertanto, i due calciatori CIRILLO Salvatore e IENCO Maurizio non avevano titolo a partecipare legittimamente alla gara.
Gli stessi sono stati schierati sotto altro nome pur essendo squalificati, Cirillo Salvatore fino al 10 febbraio 2011 e Ienco Maurizio fino
al 16 dicembre 2010, per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria.
Gli atti devono essere trasmessi alla Procura Federale, ravvisandosi elementi che integrano l'illecito sportivo.
Visto l'art.17 comma 5 lett.a) del C.G.S..
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società A.S. ALLARESE la punizione sportiva della perdita della gara Allarese - Galatro del
16.5.2010 con il punteggio di 0 – 3;
rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.132 della Società S.S. GALATRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Del"