COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 121 del calciatore Sig. MANNO MICHELE (Pro Sant’Angelo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Te
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 08 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 121 del calciatore Sig. MANNO MICHELE (Pro Sant'Angelo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n°60 del 21.04.2010 (Squalifica fino al 21.05.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il reclamante ed il direttore di gara;
RILEVA
che il direttore di gara ha confermato con dovizia di particolari i fatti contestati al ricorrente, per cui la sanzione, per come inflitta dal
Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dal tesserato Sig. Manno Michele, che prima strattonava
violentemente il direttore di gara, procurandogli dolore al costato, e successivamente profferiva nei confronti dello stesso frasi
gravemente lesive e minacciose.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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