COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. D’ORIA ALESSANDRO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. D’ORIA ALESSANDRO, tess. U.S.D. Felegarese, sig. MENTA DANIELE, Pres.F.C. Fontevivo, F.C. FONTEVIVO e A.C.D. SOLIGNANO – camp. II^ cat. Con nota 29.4.2010 n. 7274/596, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.D’ORIA ALESSANDRO, tess. U.S.D. Felegarese, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per il F.C. Fontevivo, mentre era ancora tesserato per la società A.C.D. Solignano; - il sig. MENTA DANIELE, Presidente F.C. Fontevivo, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. D’Oria Alessandro, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.C.D. SOLIGNANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società F.C. FONTEVIVO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il F.C. Fontevivo informa che il calc.D’ORIA “è stato regolarmente trasferito dal Solignano al Fontevivo a mezzo lista di trasferimento emessa per la stagione calcistica 2009-2010” e chiede di essere sentito, ed è presente, rappresentato dal sig. MENTA DANIELE. L’A.S.D.Solignano sostiene di aver consegnato la lista di trasferimento a titolo definitivo, firmata, al Fontevivo, , tramite il giocatore. La responsabilità dell’invio secondo i termini spettava quindi alla società Fontevivo e ritiene di non dovere essere citata come responsabile del comportamento del calc. D’Oria. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. MENTA DANIELE e nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per il F.C. FONTEVIVO. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. D’ORIA ALESSANDRO con la squalifica per 1 giornata di gara ed all’A.C.D. SOLIGNANO con l’ammenda di € 150.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. MENTA DANIELE ed il F.C. FONTEVIVO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - preso atto che il calc. D’ORIA ALESSANDRO risulta regolarmente tesserato, dall’11.12..2009, per l’U.S.D. FELEGARESE; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al sig. MENTA DANIELE la inibizione per giorni 20, al F.C. FONTEVIVO l’ammenda di € 270, all’A.C.D. SOLIGNANO l’ammenda di € 100 ed al calc. D’ORIA ALESSANDRO una giornata di squalifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it