COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BALZANI SIMONE, tess. U.S.D. Scott
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. BALZANI SIMONE, tess. U.S.D. Scott Due Emme, sig. PAZZINI GIORGIO Pres.U.S.D. Scott Due Emme, U.S.D. SCOTT DUE EMME- CAMP. Promoz. e A.S.D. F.C. RONTA – camp. I^ cat.
Con nota 26.4.2010 n. 7074/539, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc.BALZANI SIMONE, tess. U.S.D. Scott Due Emme, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Scott Due Emme, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Ronta;
- il sig. PAZZINI GIORGIO, Presidente U.S.D. Scott Due Emme, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Balzani Simone, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. RONTA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società U.S.D. SCOTT DUE EMME, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite.
Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BALZANI SIMONE, la inibizione per mesi 1 del sig. PAZZINI GIORGIO, l’ammenda di € 400 per l’U.S.D. SCOTT DUE EMME e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. RONTA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BALZANI SIMONE e dal sig. PAZZINI GIORGIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. RONTA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S.D. SCOTT DUE EMME;
- preso atto che il calc. BALZANI SIMONE risulta regolarmente tesserato, dal 5.9.2009, per l’U.S.D. SCOTT DUE EMME;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. BALZANI SIMONE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PAZZINI GIORGIO, Presidente dell’U.S.D. Scott Due Emme, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. RONTA l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. SCOTT DUE EMME l’ammenda di € 300.
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