COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MORARO e del suo PRESIDENTE sig. Claudio SOGLIA. Con ra

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. MORARO e del suo PRESIDENTE sig. Claudio SOGLIA. Con raccomandata del 16 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale,: • il sig. Claudio SOGLIA, Presidente dell’A.S.D. MORARO, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010 • l’A.S.D. MORARO, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Claudio SOGLIA, Presidente, per sé e in rappresentanza della società A.S.D. MORARO. Il sig. Claudio SOGLIA dando conto dei motivi che avevano impedito di dar corso all’attività giovanile manifestava la volontà di fruire dell’applicazione della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie richieste. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. sig. Claudio SOGLIA: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD “MORARO”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda. Peraltro, non essendo né il Presidente né la Società incorsi in recidiva, gli stessi concordavano con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, l’applicazione della sanzione in misura ridotta nei seguenti termini: - quanto al sig. Claudio SOGLIA: inibizione per giorni 20 (venti) (pena base gg. 30 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS); - quanto alla A.S.D. MORARO: € 300,00- (trecento//00) di ammenda (pena base € 450,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS) La motivazione. La C.D.T. ritenuta l’assenza di cause di giustificazione suscettibili di escludere la responsabilità dei deferiti e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate; visti gli artt. 23 e 24 C.G.S. decide - di inibire il Presidente sig. Claudio SOGLIA per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. MORARO l’ammenda di € 300,00 (trecento//00)
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