COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. MARIANO e del suo PRESIDENTE sig. Manuela DONDA. Co

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. MARIANO e del suo PRESIDENTE sig. Manuela DONDA. Con raccomandata dd. 12.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Manuela DONDA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. MARIANO, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Giorgio MEDEOT, vicepresidente dell’ASD MARIANO, in rappresentanza della società; nessuno per la sig. DONDA. Dato luogo alla discussione, il sig. MEDEOT esponeva che la società MARIANO da anni è intensamente impegnata nel valorizzare i giovani, sempre schierati in gran numero in prima squadra. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie richieste. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Manuela DONDA: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD MARIANO: € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. Il sig. MEDEOT, in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione del minimo della pena. La motivazione. La C.D.T., pur considerando le motivazioni addotte a discolpa dei deferiti, non le ritiene tali, tuttavia, da integrare una causa di giustificazione valida ad esimerli dall’osservanza dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione le difficoltà oggettive incontrate dalla società e la recidiva specifica in cui la stessa è incorsa.- Per tali ragioni la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Manuela DONDA per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. MARIANO l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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