COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. FOGLIANO REDIPUGLIA e del suo PRESIDENTE sig. Carlo CECCON
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. FOGLIANO REDIPUGLIA e del suo PRESIDENTE sig. Carlo CECCONI.
Con raccomandata del 10 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale,:
• il sig. Carlo CECCONI, Presidente dell’A.S.D. FOGLIANO REDIPUGLIA, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010
• l’A.S.D. FOGLIANO REDIPUGLIA, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010.
Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA. La società ed il dirigente deferito non depositavano alcuna memoria scritta entro i termini. Nessuno compariva per i deferiti.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Carlo CECCONI: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto all’ASD “FOGLIANO REDIPUGLIA”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda.
risultando provata la violazione contestata.
La motivazione. La C.D.T. ritenuta pacificamente provata la sussistenza dei fatti ascritti ai deferiti, in difetto di cause di giustificazione che valgano ad escludere la loro responsabilità, reputa di irrogare agli stessi le sanzioni indicate in dispositivo. Per tali ragioni la C.D.T.
decide
- di inibire il Presidente sig. Carlo CECCONI per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010;
- di comminare alla società A.S.D. FOGLIANO REDIPUGLIA l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00).
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