COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CASANOVA BORCA Remo, GOLLINO Andrea, MATIZ Igor, RADINA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CASANOVA BORCA Remo, GOLLINO Andrea, MATIZ Igor, RADINA Alessandro, ROSSA Giacomo, TOMAT Daniele, VERGAZZINI Michael, nonché nei confronti delle società A.S.D. SAN PIETRO, S.S.D. PONTEBBANA, A.P.D. TAMAUCLEULIS, A.S. ARTA TERME, A.S.D. SAPPADA, A.S.D. REAL I.C. e A.S.D. RIGOLATO Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 14.12.2009 nei confronti dei sigg.ri CASANOVA BORCA Remo, GOLLINO Andrea, MATIZ Igor, RADINA Alessandro, ROSSA Giacomo, TOMAT Daniele e VERGAZZINI Michael, per violazione dell’art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 28, co. 1 del Regolamento L.N.D., nonché all’art. 76, co. 1 delle N.O.I.F., con conseguente e contestuale responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza A.S.D. SAN PIETRO, S.S.D. PONTEBBANA, A.P.D. TAMAUCLEULIS, A.S. ARTA TERME, A.S.D. SAPPADA, A.S.D. REAL I.C. e A.S.D. RIGOLATO, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del C.G.S. e per la mancata ottemperanza alla convocazione da parte dei tesserati alla gara tra le Rappresentative di Trieste e di Tolmezzo in programma per il 28 maggio 2009 senza fornire preavviso né giustificazione alcuna, la CDT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 03.06.2009. All’udienza sono comparsi il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale, nonché tutti e sette i deferiti, ed altresì il sig. CESCO Orazio, Presidente della A.S.D. SAN PIETRO, il sig. BIONDI Pierantonio, Presidente della S.S.D. PONTEBBANA, il sig. MENTIL Massimo, tesserato della A.S.P. TAMAUCLEULIS, munito di delega scritta del Presidente della società sig. MENTIL Flavio, ed altresì il sig. GONANO Luigi, Presidente della A.S. ARTA TERME, il sig. ZANDONA’ Antonio, segretario della A.S.D. SAPPADA, con delega del Presidente sig. PILLER Emanuele, ed infine il sig. CANDIDO Gino, tesserato della A.S.D. RIGOLATO, con delega del Presidente sig. PELLEGRINA Alessandro. I calciatori deferiti, in corso di dibattimento, concordavano con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: giorni tredici di squalifica ciascuno (pena base giorni venti, ridotti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a giorni tredici). I rappresentati delle singole società, in relazione alla responsabilità oggettiva alle medesime singolarmente contestata, concordavano per ciascuna la pena di euro 300,00 di ammenda (pena base euro 450,00, ridotti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a euro 300,00). La C.D.T. FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate. Infatti, in ragione di quanto emerso dalle puntuali ed accurate indagini svolte dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Delegato distrettuale, la gara del 28 maggio 2009 valevole per la terza giornata del Torneo delle Province, si era svolta con la partecipazione di soli 11 calciatori presenti a rappresentare la Delegazione di Tolmezzo, e con la concomitante assenza di molti dei convocati, che nella quasi totalità dei casi neppure si erano preoccupati di informare della loro indisponibilità i dirigenti preposti. L’art. 76, co. 2 delle N.O.I.F. impone l’obbligo per i calciatori di partecipare all’attività delle Rappresentative delle Leghe e Comitati, ed in caso di inadempienza senza provato e legittimo impedimento ne fa conseguire la applicazione di severe sanzioni disciplinari. I comportamenti in concreto contestati ai singoli tesserati consistono nella mancata partecipazione alla gara di Rappresentativa senza previo avvertimento, o senza documentato e legittimo impedimento. Infatti, è emerso in sede di indagini che l’addotta esistenza di concomitanti problemi di salute o di pressanti impegni di natura scolastica in realtà in certi casi non era stata oggetto di previo avviso, e comunque si poneva nella quasi totalità dei casi in contraddizione con la partecipazione dei deferiti ad attività agonistiche in occasione delle gare del Campionato Carnico disputate nello stesso fine settimana in data 30.05.2009. Tali condotte costituiscono violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., con riferimento agli art. 28, co. 1 del Regolamento L.N.D. nonché all’art. 76, co. 2 delle N.O.I.F. Al biasimevole ed antiregolamentare comportamento dei calciatori, per i quali la convocazione alle gare delle Rappresentative dovrebbe costituire motivo di onore e di orgoglio, e non già un peso da cui liberarsi con faciloneria ovvero un’evenienza addirittura da snobbare con fastidio, si correla la responsabilità oggettiva delle rispettive Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, co. 2 delle C.G.S. Visti gli artt. 23 e 24 C.G.S., dato atto altresì della assenza di precedenti specifici a carico degli incolpati P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • squalifica di giorni tredici ciascuno (a tutto il 23/06/2010) ai sigg.ri CASANOVA BORCA Remo, GOLLINO Andrea, MATIZ Igor, RADINA Alessandro, ROSSA Giacomo, TOMAT Daniele e VERGAZZINI Michael • ammenda di euro 300,00 ciascuna a carico delle Società A.S.D. SAN PIETRO, S.S.D. PONTEBBANA, A.P.D. TAMAUCLEULIS, A.S. ARTA TERME, A.S.D. SAPPADA, A.S.D. REAL I.C. e A.S.D. RIGOLATO.
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