COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. VIGONOVO RANZANO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpiet

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. VIGONOVO RANZANO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpietro BERTOLINI. Con raccomandata dd. 17.4.2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. Gianpietro BERTOLINI, Presidente dell’A.S.D. VIGONOVO RANZANO, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010; • l’A.S.D. VIGONOVO RANZANO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito non depositavano alcuna memoria scritta entro i termini. Il dibattimento. Alla riunione del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Giovanni CIMOLAI, Vicepresidente dell’A.S.D. VIGONOVO RANZANO, in rappresentanza della società, assistito dal sig. Giancarlo GARLANT; nessuno in rappresentanza del deferito sig. Gianpietro BERTOLINI. Dato luogo alla discussione, il sig. CIMOLAI illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando che nel territorio di riferimento ci sono pochi ragazzi, e quelli presenti sono assorbiti da società più organizzate dei comuni limitrofi. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Gianpietro BERTOLINI: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD “VIGONOVO RANZANO”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda. Il sig. CIMOLAI, in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione della pena minima. La motivazione. Pur comprendendo le motivazioni addotte, la C.D.T. non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva descritta dalla società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la società è incorsa; per cui Decide - di inibire il Presidente sig. Gianpietro BERTOLINI per giorni 30 (trenta), a tutto il 25.07.2010; - di comminare alla società A.S.D. VIGONOVO RANZANO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)
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