COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S.D. SOVODNJE e del suo PRESIDENTE sig. Valentino CUSTRIN.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della S.S.D. SOVODNJE e del suo PRESIDENTE sig. Valentino CUSTRIN. Con raccomandata dd. 15.4.2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Valentino CUSTRIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009. • la S.S.D. SOVODNJE, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito depositavano una comune memoria scritta entro i termini. Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Valentino Custrin per sé e in rappresentanza della Società S.S.D. “SOVODNJE”. Dato luogo alla discussione, il sig. Valentino CUSTRIN si richiamava alla memoria scritta già depositata, esponendo come le piccole dimensioni e il basso tasso di natalità del Comune di riferimento rendessero impossibile allestire una squadra da iscrivere al campionato Juniores. Evidenziava inoltre gli sforzi e gli investimenti fatti dalla sua società nel settore giovanile, soffermandosi in particolare sul progetto di collaborazione transfrontaliero realizzato con alcune società slovene, in forza del quale la S.S.D. “SOVODNJE” conta, in prospettiva futura, di implementare notevolmente la propria attività nel settore giovanile. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Valentino CUSTRIN: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto alla S.S.D. “SOVODNJE”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. Il sig. Valentino Custrin, per sé e in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione della sanzione minima. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione l’attività giovanile comunque svolta e la difficoltà oggettiva descritta dalla società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incorsa; per cui Decide - di inibire il Presidente Valentino CUSTRIN per giorni 30 (trenta), a tutto il 25.07.2010; - di comminare alla società S.S.D. SOVODNJE l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)
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