COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. FLUMIGNANO e del suo PRESIDENTE sig. Giobatta DEANA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 25/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. FLUMIGNANO e del suo PRESIDENTE sig. Giobatta DEANA.
Con raccomandata dd. 7.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009:
• il sig. Giobatta DEANA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009;
• la A.S.D. FLUMIGNANO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 3.6.2010. La società ed il dirigente deferito non depositavano alcuna memoria scritta entro i termini.
Il dibattimento. All'udienza del 3 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il deferito sig. Giobatta DEANA per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta.
Dato luogo alla discussione, il sig. DEANA illustrava i motivi che non hanno consentito lo svolgimento di attività nel settore giovanile, sottolineando comunque che negli ultimi tre anni la società ha regolarmente partecipando al campionato “Juniores” e che quindi può giovarsi in questa sede della applicazione concordata della pena.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Giobatta DEANA: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto alla A.S.D. FLUMIGNANO: € 2.000,00 (duemila) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata. Il sig. DEANA formulava richiesta di potere definire la posizione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della pena di 20 (venti) giorni di inibizione per sé ed € 1.333,00 (milletrecentotrentatre) di ammenda per la società da lui rappresentata.
Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tale richiesta, non essendo la società incorsa in recidiva.
La motivazione. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,
decide
- di inibire il Presidente Giobatta DEANA per giorni 20 (venti), a tutto il 15.07.2010;
- di comminare alla società A.S.D. FLUMIGNANO l’ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre).
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