COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPRIVA e del suo PRESIDENTE sig. Fabio CONCION. Con rac
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPRIVA e del suo PRESIDENTE sig. Fabio CONCION.
Con raccomandata del 6 aprile 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale,:
• il sig. Fabio CONCION, Presidente dell’A.S.D. CAPRIVA, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile e di partecipare con una propria squadra al campionato “Allievi” o “Giovanissimi” organizzato dal settore, oppure, in alternativa, al campionato “Juniores” nella stagione sportiva 2009/2010
• l’A.S.D. CAPRIVA, iscritta al campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010.
Il dibattimento. Alla riunione del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA. La società ed il dirigente deferito non depositavano alcuna memoria scritta entro i termini e nessuno compariva per gli stessi.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. Fabio CONCION: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto all’ASD “CAPRIVA”: € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) di ammenda
risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.
La motivazione. La C.D.T., ritenuti pacificamente provati i fatti da cui ha tratto origine il deferimento, in mancanza di cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità dei soggetti deferiti rispetto alle violazioni ad essi rispettivamente ascritte e tenuto conto della recidiva specifica in cui la Società è incorsa, irroga, reputandola equa e congrua, la sanzione indicata come in dispositivo. Per tali ragioni la C.D.T.
decide
- di inibire il Presidente sig. Fabio CONCION per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010;
- di comminare alla società A.S.D. CAPRIVA l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00).
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