COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA SENESI CALCIATORE TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA SOCIETA’ NUOVO M

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 154 del 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANDREA SENESI CALCIATORE TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA SOCIETA’ NUOVO MASSIMI, LA SIGRA. CLAUDIA STRINELLA PRESIDENTE DELL’A.S.D. SPORTING TANAS CALCIO, I SIGG. RICCARDO FRANCESCHINI E MAURIZIO BARRESI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ E LE SOCIETA’ A.S.D. SPORTING TANAS CALCIO E NUOVO MASSIMI Con atto del 5-5-2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Andrea Senesi, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la A.S.D. Nuovo massimi ed attualmente tesserato per la A.S.D. Sporting Tanas Calcio per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4, della NOIF e 10 comma 2 e 6 del CGS, la Sig.ra Claudia Strinella Presidente della società A.S.D. Sporting Tanas Clalcio per le stesse violazioni, i dirigenti della medesima società Riccardo Franceschini e Maurizio Barresi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS, la società A.S.D. Sporting Tanas Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte al suo presidente ed ai suoi dirigenti e la società A.S.D. Nuovo Massimi per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per rispondere della violazione ascritta al suo tesserato. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che il calciatore Marco Senesi contraeva regolare tesseramento dal 17-10-2008 con la società Nuovo Massimi. Il successivo 16-10-2009 la società Sporting Tanas Calcio inoltrava richiesta di aggiornamento tessera sottoscritta dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal presidente Strinella. Il competente Ufficio Tesseramenti comunicava il 3-12-2009 alla società che il tesseramento veniva ritenuto nullo in quanto risultante tesserato con altra società. Medio tempore il calciatore aveva disputato sei gare del campionato Allievi Provinciali. Solo in data 15-1-2010 il calciatore acquisiva regolare tesseramento per la società Sporting Tanas Calcio. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi. Nessuno compariva per i deferiti che non avevano fatto pervenire scritti difensivi. La Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione a carico del calciatore Marco Senesi della squalifica per anni due, a carico del presidente Strinella l’inibizione per due anni, a carico dei dirigenti Franceschini e Barresi l’inibizione per sei mesi, a carico della società Sporting Tanas Calcio l’ammenda di € 1.000,00 e sei punti di penalizzazione ed a carico della società Nuovo Massimi l’ammenda di € 300,00. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano documentalmente provati e, peraltro, l’assenza di qualsiasi giustificazione da parte della società e dei tesserati deferiti non consente nemmeno di verificare l’elemento soggettivo nella violazione, cioè se sia trattato di una deplorevole negligenza od, addirittura, di un comportamento doloso. Resta solo da rilevare che l’utilizzo dei dati corretti del calciatore e l’invio del cartellino compilato in modo conforme alle regole fanno propendere per la prima ipotesi e cioè per una carenza nel controllo sulla posizione del calciatore che non era libero ma in costanza di vincolo con altra società. Per quanto attiene la misura delle sanzione, ferma l’interpretazione regolamentare che la Commissione ribadisce e che esclude l’applicabilità a tesseramenti di calciatori giovani e non professionisti cittadini comunitari, della norma dell’articolo 10 comma 6 del CGS e delle relative sanzioni, riservate all’elusione delle norme in materia di calciatori extra comunitari e dell’alterazioni dello status di cittadinanza, deve considerarsi che, per le modalità e per l’assenza di qualsiasi causa che possa attenuare la responsabilità, devono irrogarsi sanzioni congruamente afflittive, nei termini di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare territoriale tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e per l’effetto di squalificare il calciatore Marco Senesi per mesi sei,di comminare al presidente Claudia Strinella l’inibizione per mesi sei ed ai dirigenti Riccardo Franceschini e Maurizio Barresi l’inibizione per mesi quattro, alla società Sporting Tanas Calcio la penalizzazione di sei punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione e l’ammenda di € 800,00 ed alla società Nuovo Massimi l’ammonizione con diffida. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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