COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ROBERTO VICHI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO E DELLA SOCIETA’ AN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 163 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ROBERTO VICHI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO E DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO Con nota del 26 maggio 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Roberto Vichi direttore generale della società Anziolavinio per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 48 comma 3 delle NOIF e la società Anziolavinio per responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS, per gli addebiti ascritti al proprio Direttore Generale. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che la società Roviano Team Service aveva inviato al Presidente del Comitato Regionale Lazio una segnalazione relativa alle dichiarazioni rilasciate del Vichi nel corso della trasmissione “Sport in Oro”, edita dall’emittente Rete Oro, il quale aveva affermato che, nella successiva gara della Coppa Italia di Eccellenza programmata il 18-11-2009, la società Anziolavinio, ormai eliminata dalla competizione, avrebbe schierato la formazione Juniores. Il presidente del C.r. lazio rimetteva, per competenza, tale segnalazione alla Procura Federale e, dall’indagine espletata, emergeva che effettivamente il Vichi aveva affermato: “siamo già fuori (dalla Coppa italia) credo che il mister abbia deciso di non portare i titolari”: In effetti nella gara in questione l’Anziolavinio aveva schierato una squadra composta da tutti calciatori in età Juniores condotta dall’allenatore della squadra Juniores e non dal mister titolare della prima squadra. Dall’istruttoria era emerso, dall’audizione del deferito e degli altri dirigenti, che, a detta degli stessi, la società era stata costretta a rinunciare ai calciatori titolari in quanto la gara si era svolta in giornata infrasettimanale e, quindi, non potevano essere costretti a rendersi disponibili i calciatori che lavoravano ed anche l’allenatore non era disponibile. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per la produzione di memorie difensive. Alla riunione era presente il deferito Sig. Vichi che affermava a giustificazione che nel corso della trasmissione aveva risposto alla domanda del giornalista in maniera ironica, che in ogni caso avevano partecipato alla gara almeno 7 od 8 calciatori juniores che venivano regolarmente utilizzati nelle gare di campionato e coppa della prima squadra, che se avesse voluto favorire il Sora non si sarebbe presentato in campo risparmiando i denari della trasferta e pagando solo la relativa mula, infine che l’incontro era stato perso solo all’ultimo minuto e con due espulsi e che la gara era stata giocata con il massimo impegno come tutte le altre per vincere. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva l’irrogazione a carico del Vichi della inibizione per un mese e della società dell’ammenda di € 1.000,00. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano indiscutibilmente provati. Dall’esame della distinta della società Anziolavinio nella gara di Coppa italia del 4-11-2009 contro il Roviano T.S. e di quella del 18-11-2009 contro il Sora emerge che nessuno degli undici calciatori schierati come titolari nella prima partita appare aver partecipato nella seconda. Questo comprende anche i calciatori Rizzaro classe 89, Sacchetti classe 90, Giordani classe 92 e Lupi classe 91. Risulta inoltre che anche il dirigente accompagnatore ufficiale ed il massaggiatore siano persone diverse, così come, come si è già visto, l’allenatore che nella prima gara è il Sig. Paolo D’Este e nella seconda il Sig.Leonardo Graziosi. Risulta altresì che nella successiva gara del campionato Juniores del 21-11-2009 il tecnico ed il dirigente accompagnatore sono gli stessi Graziosi e Cupido così come sono presenti, tra gli undici titolari, ben nove calciatori che risultano nella distinta della gara del 18-11-2009. Non appaioni credibile le affermazioni difensive del deferito Vichi, in quanto, se è vero che alcuni calciatori utilizzati il 18-11-2009 risultano nella distinta della gara precedente di Coppa italia tra i calciatori a disposizione, è altrettanto vero che nemmeno uno dei calciatori titolari utilizzati nella prima gara venne utilizzato nella seconda, nemmeno quelli in quota Juniores, circostanza che avvalora la censura di aver utilizzato scientemente nella seconda gara, in quanto non più utile per l’Anziolavinio ai fini della qualificazione, solo calciatori Juniores, non utilizzati abitualmente tra i titolari della prima squadra. Non solo ma nella precedente gara del campionato di prima squadra del 15-11-2009 tra l’Anziolavinio ed il Fiumicino, risultano in distinta per l’Anziolavinio con il numero 16 e17 i calciatori D’Antonio e Ceti classe 91 e 90 che sono gli unici impiegati nella gara sub judice. La società non ha quindi schierato certo la migliore formazione possibile nella gara in questione, contravvenendo quindi alla disposizione regolamentare richiamata. Le sanzioni invocate dalla Procura non appaiono poi concretamente afflittive sia nei confronti del tesserato Vichi che della società. In particolare, vista l’importanza della competizione che è stata sicuramente falsata dalla decisione antisportiva di schierare la formazioni Juniores ed il complessivo atteggiamento sia del Direttore Generale Vichi che degli altri dirigenti sentiti e coinvolti a vario titolo, che hanno inventato l’inverosimile scusa della coeva ed inderogabile indisponibilità di tutti i calciatori titolari della prima squadra e, finanche, del loro allenatore, appare necessario adeguare le sanzioni richieste a quanto stabilito nel dispositivo per colpire adeguatamente comportamenti contrari all’etica sportiva ed irridenti nei confronti delle società consorelle occasionalmente danneggiate da tale comportamento. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di irrogare al Sig. Roberto Vichi, dirigente dell’Anziolavinio, l’inibizione per mesi tre ed alla società Anziolavinio l’ammenda di € 3.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it