COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI ad opera del Presidente Federale a carico di CARMINATI Mario, Presidente della AC QUINZANESE e della Società AC QUI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI ad opera del Presidente Federale a carico di CARMINATI Mario, Presidente della AC QUINZANESE e della Società AC QUINZANESE, per rispondere: • il primo della mancata comunicazione ai competenti organi federali della accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore tesserato Claudio Boglioli, in violazione dell’art.1, comma 1 del CGS; in relazione all’art.43, commi 5 e 6 delle NOIF; • la società AC QUINZANESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente. Alla udienza avanti questa Commissione si è presentato il sig. Blesio Gian Fausto, delegato dal Presidente della Società, Carminati Mario, assistito dal sig. Girelli Mauro. Dopo la relazione del Presidente della Commissione con oggetto l’esposizione degli elementi raccolti e posti a base del deferimento, veniva data la parola al rappresentante dei soggetti deferiti, il quale ammetteva da parte della Società l’omissione della segnalazione agli organi federali preposti della inidoneità del calciatore; aggiungeva che ciò era avvenuto per pura negligenza e che, in ogni caso, il ragazzo non era mai stato impiegato in gare, né aveva mai partecipato agli allenamenti della squadra. A conferma dell’assunto produceva dichiarazione sottoscritta dal calciatore Boglioli Claudio. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti. Infatti nonostante la Commissione Regionale d’Appello, con lettera datata 09.06.2009, avesse comunicato alla Società AC CREDARO, al suo Presidente, al calciatore ed agli interessati di aver confermato la non idoneità alla prati agonistica del tesserato Claudio Boglioli, la Società attraverso i suoi dirigenti non ha adempito all’obbligo di darne comunicazione ai competenti organi federali. La responsabilità di tale omissione va ascritta al sig. Mario Carminati, Presidente della AC QUINZANESE, società con la quale il calciatore era tesserato e, a titolo di responsabilità diretta, alla AC QUINZANESE, in relazione alla condotta addebitata al proprio Presidente. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale Tenuto conto della rilevanza ed entità delle violazioni contestate, infligge • alla Società AC QUINZANESE la sanzione di Euro 250,00 di ammenda; • al Sig. CARMINATI Mario la sanzione di mesi 2 di inibizione. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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