COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Jun. Gir. B Gara Casati Arcore/Varedo del 17/05/2010 C.U. n.38 della delegazio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Jun. Gir. B
Gara Casati Arcore/Varedo del 17/05/2010
C.U. n.38 della delegazione di MONZA datato 27/05/2010
La società A. CASATI ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore DE FLORIO Davide sino al 31/12/2010 per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso, lamentando che la sanzione adottata nei confronti del proprio tesserato risulterebbe sproporzionata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal ricorso si legge che non viene contestato il fatto ma la misura della sanzione. Questa Commissione, esaminato il rapporto di gara, trova conferma del comportamento lesivo della dignità dell’arbitro e, contestualmente, minaccioso, continuativamente. Non viene registrato alcun ravvedimento da parte del calciatore.
La misura della squalifica appare conforme alla gravità del comportamento tenuto e propria ai criteri in uso presso Questa Commissione
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto a dispone l’addebito della relativa tassa.
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