COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Oratorio San Giovanni Camp. 2^ Cat. Gir.A Gara Olimpiagrenta/Oratorio San Giovanni del 09/05/2010 C.U. n.38
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 17/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Oratorio San Giovanni Camp. 2^ Cat. Gir.A
Gara Olimpiagrenta/Oratorio San Giovanni del 09/05/2010
C.U. n.38 delle Delegazione di Lecco datato 13.05.2010
La società Oratorio San Giovanni ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla medesima società l’ammenda di Euro 800,00, squalificando i calciatori: Cartolano Bruno per 4 GARE; Agostoni Emanuele fino al 13/05/2014; Parisi Manuel fino al 13/05/2015; lamentando che i fatti contestati ai predetti calciatori non si sarebbero concretizzati in atti di violenza nei confronti del direttore di gara, quindi, richiedendo una riduzione di pena.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini regolamentari, rileva quanto segue: esaminato il referto dell’arbitro, che ai fini della decisione costituisce fonte di priva privilegiata, questa Commissione intende, in primo luogo, censurare decisamente l’ingiustificata condotta adottata sul terreno di gioco dai calciatori squalificati.
Tuttavia, dall’esame degli atti ufficiali di gara, in particolare il referto del Pronto Soccorso, non emerge che l’arbitro abbia riportato gravi lesioni personali, circostanza che avrebbe giustificato la comminazione della sanzioni nella misura del massimo nei confronti dei tesserati Parisi Manuel e Agostoni Emanuele.
Si osserva, inoltre, che i dirigenti ed i componenti della panchina della società San Giovanni entravano prontamente sul terreno di gioco al fine di riportate la calma e preservare l’incolumità del direttore di gara. Questa Commissione, considerata tale condotta unitamente alla categoria del torneo disputato, ritiene che ricorrano gli elementi per ridurre l’ammenda inflitta dal GS all’Oratorio San Giovanni.
Infine, quanto alla squalifica al calciatore Cartolano Bruno, tenuto conto del contesto della gara, delle frasi irriguardose e offensive pronunciate nonché dei criteri abitualmente in uso presso questa Commissione, si ritiene di mitigare la sanzione con lo sconto di una giornata di squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
• l’ammenda comminata a carico della società GS Oratorio San Giovanni ad Euro 500,00 con diffida;
• la squalifica al calciatore Cartolano Bruno a tre giornate;
• la squalifica al calciatore Agostoni Emanuele a tre anni, vale a dire sino al 13/05/2013;
• la squalifica al calciatore Parisi Manuel a tre anni e mezzo, vale a dire sino al 13/12/2013.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a carico della società.
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