COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. LORETO A.D. avverso sanzioni merito gara Borghetto – Loreto, del 26.5.2010 – Finale Campionato Provinciale Giovanissim

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. LORETO A.D. avverso sanzioni merito gara Borghetto – Loreto, del 26.5.2010 – Finale Campionato Provinciale Giovanissimi - Com. Uff. n. 71 del 28.5.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - inibizione fino al 31 dicembre 2011 al sig. Spalluto Francesco, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro; - ammenda di € 300,00 alla reclamante per il comportamento ascritto ai propri sostenitori. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo il C.S. Loreto A.D. chiedendone una congrua riduzione. Ammetteva la reclamante quanto ascritto ai propri sostenitori in ordine alla rissa, peraltro provocata dai tifosi avversari, ma negava decisamente che alcuno di essi, come pure il dirigente Spalluto, avesse anche sputato al direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro confermava ulteriormente i gravi fatti ascritti ai sostenitori della squadra ospitata ed al dirigente sanzionato. In particolare precisava di avere allontanato lo Spalluto per avere questi proferito insulti nei suoi confronti. Lo stesso, uscito dal terreno di gioco, si univa ad altro soggetto della medesima Società ivi presente e, aggrappandosi alla rete di recinzione, gli sputava contro più volte senza tuttavia colpirlo, cosa che invece riusciva all’altro. Gli stessi, per tali comportamenti, venivano redarguiti da alcuni sostenitori della squadra ospitante, verso i quali i due si scagliavano e con i quali quindi si innescava una colluttazione. Confermava, infine, che i sostenitori del Loreto, a fine gara, lo insultarono ripetutamente, prima e durante i tiri di rigore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni del direttore di gara, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante ed al dirigente Spalluto risultano confermati nella loro obiettiva gravità; • considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa; • ritenuto, nel caso in esame, che le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori del Loreto giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società; • ritenuto che la condotta del dirigente, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli in prime cure. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dal C.S. Loreto A.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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