COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE avverso sanzioni merito gara Appignanese – Folgore Castelraimondo, del 2.6.2010 – Campionato Regionale di

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE avverso sanzioni merito gara Appignanese – Folgore Castelraimondo, del 2.6.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, triangolare “B” - Com. Uff. n. 196 del 4.6.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Giustozzi Maurizio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 29 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Appignanese, chiedendo per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione, rivolse reiterati insulti agli ufficiali di gara, senza tuttavia mai venire a contatto con alcuno. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sui fatti del presente procedimento sono stati ascoltati l’arbitro ed il suo assistente. In particolare quest’ultimo ha precisato che il Giustozzi fu allontanato durante la gara per avere proferito frasi irriguardose nei confronti della Terna arbitrale. Al termine dell’incontro, lo stesso dirigente faceva rientro sul terreno di gioco per protestare, dando al medesimo assistente anche due o tre spinte al petto, ma senza intenti o contenuti di violenza, al solo fine di richiamarne l’attenzione visto che nessuno gli rispondeva. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, l’assistente arbitrale e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal dirigente Giustozzi, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata, reiterata protesta, priva tuttavia di contenuti o intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S. Appignanese, riduce la sanzione dell’inibizione del dirigente Giustozzi Maurizio al 31 agosto 2010. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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