COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 12/4/2010 (prot. n.3282/569/pf/09/10/SP/fda) nei c
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 10 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 12/4/2010 (prot. n.3282/569/pf/09/10/SP/fda)
nei confronti di:
1) - Vergine Venanzio Presidente ASD A. Stefanizzi Sogliano;
- Petrelli Giorgio Presidente ASD Victoria Locorotondo;
- Di Modugno Mauro Presidente AS Bisceglie 19313 Don Uva APD;
- Leone Gregorio Presidente UG Manduria Sport;
nonché di
2) - ASD A. Stefanizzi Sogliano;
- AS Bisceglie 1913 Don Uva APD
- ASD Victoria Locorotondo;
- UG Manduria Sport;
per rispondere
1) i primi della violazione dell’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.32, comma 1° e 7° del Regolamento
della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della LND, per aver contravvenuto
all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o
Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al
Campionato “Juniores – Under 18” nella stagione sportiva 2009/2010;
2) Le seconde per responsabilità diretta ex art.4 comma 1° del CGS per le violazioni ascritte al loro
Presidente.
FATTO
Con nota del 27/10/2009 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, denunciava alla Procura Federale le
società ed i rispettivi presidenti succitati, per aver disatteso quanto disposto dal C.U. n.1 dell’1/7/2009 della
LND, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.49 lett. C) delle NOIF e degli artt. 23 e 32 comma 1° del Reg.
LND; non avendo svolto attività giovanile con una propria squadra ai campionati indetti dal settore, nonché
all’attività giovanile della Lega.
Con la succitata nota del 12/4/2010 la Procura Federale, deferiva a questa Commissione – come innanzi
detto – le succitate società e rispettivi presidenti per rispondere delle violazioni loro addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r. del 26/4/2010, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 24/5/2010 nel corso della
quale compariva solo:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- non compariva nessuna delle parti deferite.
Inviavano in data 10/5/2010 “deduzioni scritte a difesa” le sole società ASD “Stefanizzi Sogliano” ed U.G.
Manduria Sport.
Data lettura delle deduzioni succitate e dichiarata chiusa la fase dibattimentale, l’avv. Monaco – quale
S.Procuratore Federale – preso atto di quanto dedotto dai deferiti succitati con le loro “deduzioni scritte”
chiedeva affermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati ed infliggersi le seguenti sanzioni:
- alla società ASD A.Stefanizzi Sogliano l’ammenda di € 5.000,00 e al suo presidente Vergine Venanzio la
inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società ASD Victoria Locorotondo l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Petrelli Giorgio la
inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società ASD Bisceglie 1913 Don Uva l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Di Modugno
Mauro la inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società U.G. Manduria Sport l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Leone Giorgio la
inibizione fino al 30 settembre 2010;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni addotte dalle società deferite ASD Stefanizzi Sogliano e Manduria Sport, con le loro
“deduzioni scritte a difesa” del 10/5/2010 non solo sono confermative delle violazioni contestate e loro
addebitate dalla Procura Federale della FIGC quanto non rappresentano affatto validi motivi per un loro
esonero dalle responsabilità loro addebitate. Alle società suddette vanno pertanto inflitte, unitamente ai
rispettivi loro presidenti, le sanzioni come da dispositivo.
Per quanto invece attiene alle altre società deferite e non comparse (ASD Victoria Locorotondo ed ASD
Bisceglie) e loro presidenti, la affermazione delle loro responsabilità resta confermata dal loro
comportamento assente, e quindi meritevoli di sanzioni come da dispositivo..
Aderendo quindi alle richieste formulate dal S.Procuratore Federale che rispecchiano puntualmente le
sanzioni minime stabilite dal Consiglio Direttivo della LND,
Comunicato Ufficiale n. 65 - pag. 30 di 30
DELIBERA
affermarsi le responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni:
- alla società ASD A. Stefanizzi Sogliano l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Vergine
Venanzio la inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società ASD Victoria Locorotondo l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Petrelli
Giorgio la inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società ASD Bisceglie 1913 Don Uva l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente Di
Modugno Mauro la inibizione fino al 30 settembre 2010;
- alla società U.G. Manduria Sport l’ammenda di € di € 5.000,00 e al suo presidente, all’epoca dei fatti,
sig. Leone Gregorio, la inibizione fino al 30 settembre 2010;
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