COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/4/2010 (prot. 7294/1029 pf/09/10/GR/mg) nei
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/4/2010 (prot. 7294/1029 pf/09/10/GR/mg)
nei confronti dei collaboratori ed incaricati dell’U.G. Manduria Sport:
- Massafra Albino;
- Massafra Adolfo;
- Spadavecchia Giuseppe;
- nonché della soc. U.G. Manduria Sport
per rispondere
della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1
e 5, del CGS per avere:
- il primo colpito con un calcio l’Arbitro, sig. Nicola Acquafredda, e con una violenta manata sul capo
l’Osservatore Arbitrale, sig. Domenico Cataldo;
- il secondo usato violenza e minacciato un operatore delle Forze dell’Ordine;
- ed il terzo ingiurato l’Assistente Arbitrale Luca Arima,
- nonché la Società UG Manduria Sport, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai sig.ri
Massafra Albino, Massafra Adolfo e Spadavecchia Giuseppe, collaboratori ed incaricati della società stessa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
FATTO
Con nota del 18/1/2010, il Presidente del Comitato Regionale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale copia
dell’esposto pervenutogli dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, datato 7/1/2010, in merito ad
alcuni episodi di violenza, subiti dall’Osservatore Arbitrale, Domenico Cataldo, e dall’arbitro, sig. Nicola
Acquafredda, al termine della gara Manduria Sport – Castellana” disputatasi a Manduria il 6 gennaio 2010 e
valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Pugliese.
In particolare, il sig. Domenico Cataldo, al termine dell’incontro de quo, nel recinto di giuoco, veniva colpito
con una violentissima manata alla parte posteriore sinistra della testa” da un soggetto non identificato che si
trovava alle sue spalle; una volta, però, raggiunto lo stanzino della terna arbitrale per il colloquio di rito, veniva
a conoscenza che l’autore dell’episodio sopra menzionato era stato individuato fisicamente dall’arbitro e da
uno degli assistenti, poiché il medesimo individuo aveva successivamente colpito con un calcio anche
l’arbitro.
Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale, con la succitata nota del 30/4/2006 deferiva a
questa Commissione, i succitati sig.ri Massafra Albino, Massafra Adolfo e Spadavecchia Giuseppe, nonché
la U.G. Manduria Sport per rispondere delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 25/5/2010 la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate per l’udienza del 21/6/2010 nel corso della
quale compariva solo l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale.
Non comparivano, benché regolarmente invitati, i sig.ri Massafra Albino, Massafra Adolfo, Spadavecchia
Giuseppe e la soc. U.G. Manduria Sport.
Data lettura della lettera inviata dalla U.G. Manduria Sport il 17/6/2010 e dichiarata chiusa la fase
dibattimentale l’avv. Mormando per la Procura Federale, dopo ampia discussione concludeva chiedendo
affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni disciplinari:
- per il sig. Albino Massafra la inibizione di anni 3;
- per il sig. Adolfo Massafra la inibizione di anni 3;
- per il sig. Giuseppe Spadavecchia la inibizione di mesi 2;
-per la società UG Manduria Sport l’ammenda di € 750,00 in considerazione delle precedenti sanzioni inflitte
dal Giudice Sportivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione acquisita al processo e delle indagini svolte dalla Procura Federale, va
affermata la responsabilità dei deferiti, per essere state ampiamente dimostrate le violazioni loro contestate,
specie quelle addebitate ai sig.ri Massafra Albino ed Adolfo nei confronti dei quali (a seguito di denunzia
degli agenti di polizia presenti nel corso della gara del 6/1/2010 ASD UG Manduria Sport c/A.S. Castellana)
sono stati adottati dal questore di Taranto due distinti provvedimenti, contenenti i divieti c.d. “DASPO”, per la
durata di tre anni, a conferma del loro comportamento particolarmente violento, nei confronti del direttore di
gara, dell’osservatore dell’arbitro e dei tutori dell’ordine pubblico.
I succitati sig.ri Massafra Albino ed Adolfo vanno pertanto puniti come da dispositivo.
Va altresì affermata la responsabilità del sig. Giuseppe Spadavecchia essendo risultato pacifico il suo
comportamento antisportivo ed ingiurioso nei confronti dell’assistente arbitrale sig. Luca Arima; peraltro
confermato dall’assenteismo e dalla mancata contestazione da parte del deferito suddetto che va pertanto
punito come da dispositivo.
Alla affermazione di responsabilità dei succitati collaboratori ed incaricati della soc. U.G. Manduria Sport,
consegue l’affermazione di responsabilità di quest’ultima società ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS; e
quindi punita come da dispositivo, tenuto conto delle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo (così come
evidenziato dal Procuratore Federale)
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente
loro contestate ed aderendo alle richieste della Procura Federale che ritiene congrue ed adeguate alla gravità
dei fatti occorsi, delibera infliggersi le seguenti sanzioni disciplinari:
- al sig. Massafra Albino la inibizione per anni tre;
- al sig. Massafra Adolfo la inibizione per anni tre;
- al sig. Spadavecchia Giuseppe la inibizione per mesi due;
- alla soc. U.G. Manduria Sport l’ammenda di €750,00.
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