COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 17 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA SPREGGIO PLAY OFF Gara: A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO – G.S.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 17 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA SPREGGIO PLAY OFF
Gara: A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO - G.S. TROIA A.S.D. del 29 Maggio 2010. (Reclamo della G.S.
TROIA A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dela società
per l’ammenda di € 100,00, inibizione allenatore PELLECCHIA Marco, inibizione dirigente CIBELLI Giovanni e
squalifica calciatore NUZZO Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 dell’1 Giugno
2010 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che non merita censura la sanzione dell’ammenda di € 100,00 inflitta dal primo giudice perché
adeguata ai fatti occorsi perfettamente descritti dall’arbitro nel suo rapporto di gara;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante in merito alle sanzioni di inibizione inflitte al dirigente sig.
CIBELLI Giovanni e all’allenatore sig. PELLECCHIA Marco, non ha trovato conferma negli atti ufficiali ed in
particolare nel rapporto dell’arbitro nel quale, con dovizia di particolari, sono stati descritti i comportamenti
antisportivi e gravemente offensivi assunti dai succitati incolpati, nei confronti dei quali vanno confermate le
inibizioni nella misura inflitta dal primo giudice, ritenute adeguate alle infrazioni addebitate, nella rispettiva
succitata qualità;
ritenuto che il comportamento del calciatore NUZZO Nicola, pur giudicabile antisportivo ed ingiurioso ma
non anche violento (atteso il tentativo di aggressione appena accennato ma non portato a termine nei
confronti dell’assistente dell’arbitro) può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica fino al 30
settembre 2010
Tutto ciò premesso
D E L I B E R A
ridursi la squalifica del calciatore NUZZO Nicola sino al 30 settembre 2010;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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