COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO BOVINO – A.S.D. SANTO’ONOFRIO CALCIO del 30 Maggio 2010. (Reclamo della Societ
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24 Giugno 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: ATLETICO BOVINO - A.S.D. SANTO’ONOFRIO CALCIO del 30 Maggio 2010. (Reclamo della
Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 e inibizione sig. CAPPUCCI Antonio di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 3 Giugno 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che il comportamento del sig. CAPPUCCI Antonio è stato tanto gravemente ingiurioso e lesivo
della reputazione del Presidente e delle istituzioni del Comitato Regionale Puglia in generale da non
meritare applicazione di alcuna attenuante per una riduzione della inibizione inflitta dal primo giudice che
va confermata integralmente;
ritenuto altresì che il comportamento dei sostenitori della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO può
essere punito con l’ammenda di € 100,00 attesa la sporadicità delle proteste verbali, ancorché ingiuriose,
da parte di un piccolo gruppo di tifosi
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, confermarsi nel
resto le impugnate decisioni;
non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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