COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 22 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI DESSENA ANTONIO LORENZO, AZZICA SALVATORE E DELLA SOCIETA’ A.C.PORTOTORRES La Procura Federale della F.I.G.C. ha d

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°55 del 22 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI DESSENA ANTONIO LORENZO, AZZICA SALVATORE E DELLA SOCIETA’ A.C.PORTOTORRES La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il signor Antonio Lorenzo Dessena, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la S.G.S. Turritana; il signor Salvatore Azzica, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per l’A.C. Porto Torres; l’A.C. Porto Torres; per rispondere: il 1^ : della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere interrotto la sua attività con la società per la quale era tesserato ed iniziato ad allenarsi con la A.C. Porto Torres, quanto meno a partire dal 20.1.09, e della violazione di cui all’art. 1 c. 3° del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, davanti al collaboratore federale il giorno 20.4.09; il 2^ : della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere autorizzato il calciatore Antioco Lorenzo Dessena ad allenarsi con la squadra “Giovanissimi” della A.C. Porto Torres, benché questi fosse tesserato con la S.G.S. Turritana; la 3^ : a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’addebito mosso al suo tesserato. Dalle indagini svolte dalla Procura Federale a seguito di segnalazione da parte dell’A.C. Turritana è emerso che il sunnominato calciatore, regolarmente tesserato per detta Società, giocava l’ultima partita con la relativa squadra “Giovanissimi” in data 4.1.09 e poi, quanto meno a decorrere dal 20.1.09, iniziava, con l’autorizzazione del signor Salvatore Azzica, dirigente preposto al settore giovanile, ad allenarsi con la squadra “Giovanissimi” della Società Porto Torres, nonostante che, fino al 2.3.10, non venisse sottoscritta dalla Società di appartenenza alcuna dichiarazione di consenso all’annullamento del tesseramento; risulta inoltre che il medesimo, convocato per il 20.4.09, ometteva senza alcuna giustificazione di presentarsi in tale data davanti al collaboratore federale per rendere le sue dichiarazioni e si presentava solo a seguito di ulteriore citazione. A seguito della contestazione degli addebiti, il signor Azzica e l’A.C. Porto Torres hanno presentato deduzioni a difesa. Il Signor Azzica eccepisce in via preliminare e pregiudiziale l’improcedibilità dell’azione disciplinare per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32 c.11° C.G.S., che, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che le indagini, denunciati nel corso di una stagione sportiva, dovessero concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, affermando altresì che l’improcedibilità sussisterebbe anche qualora si ritenesse applicabile l’attuale testo della norma che stabilisce che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno devono concludersi, salvo proroghe eccezionali, entro il 31 dicembre della stagione successiva; nel merito, premesso di avere agito nel solo ed esclusivo interesse del minore, che si era trovato in una situazione di incompatibilità ambientale nella società di appartenenza, chiede che gli sia applicata una sanzione di lieve entità. L’ Associazione Calcistica Porto Torres solleva le stesse eccezioni preliminari di cui sopra e nel merito, dopo avere rappresentato di non essere mai stata informata della vicenda, gestita personalmente dal signor Azzena, chiede in via principale il proscioglimento e in subordine una sanzione di lieve entità. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei soggetti deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al calciatore Dessena la squalifica per mesi due, da scontarsi effettivamente nel rispetto del principio dell’afflittività della sanzione, al dirigente Azzena l’inibizione per mesi sei e alla Società l’ammenda di Euro 500,00. La Commissione ritiene innanzitutto di non dover accogliere le eccezioni di improcedibilità formulate dall’Azzena e dalla Società, in quanto dalla documentazione in atti risulta che le indagini si sono concluse entro la stagione sportiva in cui il fatto era stato denunciato, esattamente in data 27.4.09, allorché il collaboratore federale delegato agli accertamenti trasmetteva la sua relazione al Sostituto Procuratore Federale, e a nulla rileva il fatto che il deferimento sia poi avvenuto in data 19.2.10; infatti la norma di cui al comma 11° dell’art. 32 CGS (sia nella versione attuale che in quella sussistente all’epoca dei fatti) ha riguardo, nello stabilire il termine di prescrizione procedimentale, alla data di conclusioni delle indagini e non a quella del successivo deferimento. Nel merito la Commissione rileva che gli addebiti contestati al Dessena e all’Azzena sono stati esattamente provati e che dai fatti deriva una responsabilità a titolo di responsabilità oggettiva a carico della società Porto Torres. Quanto alle conclusioni della Procura Federale, la Commissione ritiene di doverle accogliere in toto in relazione all’Azzena e alla Società, mentre ritiene di dover irrogare al Dessena una sanzione più mite di quella richiesta (da scontarsi comunque nella prossima stagione sportiva per il principio di afflittività), tenuto conto che si tratta di un calciatore di giovanissima età che non ha verosimilmente avuto piena consapevolezza dell’antisportività del suo comportamento Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: al calciatore Dessena Antonio Lorenzo la sanzione della squalifica per mesi uno, a far data dalla prima giornata del campionato 2010-2011; al dirigente Azzica Salvatore la sanzione dell’inibizione per mesi due; alla A.C. Porto Torres la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.
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