COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Croce Giuseppe (Dirigente con delega di rappresenta

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Croce Giuseppe (Dirigente con delega di rappresentanza A.S.D. Cianciana 2000) Sig. Salemi Raimondo (Dirigente A.S.D. Cianciana 2000) Sig. Martorana Francesco (Dirigente A.S.D. Cianciana 2000) Società A.S.D. Cianciana 2000 ( Ag) Procedimento 292/A Considerato che la Procura Federale con nota 332 pf 09-10 GS/reg del 26 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig.ri Croce Giuseppe, Salemi Raimondo e Martorana Francesco la inibizione per mesi 3 (tre) da scontare nel prossimo campionato; alla società A.S.D. Cianciana 2000 l’ammenda di € 2000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove indica il tesseramento del tecnico in data 12 Settembre 2009. Riteneva, pertanto, legittimo l’inserimento nelle distinte gare del nominativo del tecnico. Chiede l’annullamento del deferimento. Ritenuto che il tesseramento di un tecnico si concretizza solo con il rilascio del relativo tesserino da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., la cui data fa fede della sua decorrenza (25 Gennaio 2010) e validità. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: ai Sig.ri Croce Giuseppe, Salemi Raimondo e Martorana Francesco (tutti tesserati Dirigenti A.S.D. Cianciana 2000 ) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. a tutto il 30 Settembre 2010 (così quantificata per assicurarne la afflittività); alla società A.S.D. Cianciana 2000, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.2000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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