COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte) Società A.S.D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte)
Società A.S.D. Francofonte ( Sr)
Procedimento 293/A
Considerato che la Procura Federale con nota 346 09-10 del 16 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli articoli 21 N.O.I.F. e 33 Regolamento Settore Tecnico, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Salamone Sebastiano la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Francofonte l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove rappresenta che mero errore è stato riportato nella distinta della gara interessata, come collaboratore, il sig. Lombardo, mentre lo stesso era tesserato come allenatore; si rimette a giudizio di questa Commissione Disciplinare.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, stante che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti della responsabilità accertata,
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Francofonte , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €500 ,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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