COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Partinicaudace suo Presidente pro-tempore Sig.Marcello Lombardo e n.7 calciatori per violaz

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Partinicaudace suo Presidente pro-tempore Sig.Marcello Lombardo e n.7 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1° categoria 2008/2009 Procedimento 342/A-04 Con nota del 24/05/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.7 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000. Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Acquisiti i certificati medici dei calciatori deferiti rilasciati nei modi e nei tempi d’obbligo ma solo adesso inviati con memorie di difesa a questo Organo Giudicante. Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione per ritardata presentazione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto del campionato di militanza e che, nella fattispecie, si ritiene di potere quantificare in €.15,00 per ciascun tesserato. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 29/06/2010 non sono comparsi i deferiti, DELIBERA In parziale accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società l’ammenda di €.105,00 (centocinque); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Marcello Lombardo a tutto il 31/10/2010 (sanzione così quantificata per assicurarne la afflittività); di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Salvatore Accetta, Catalin Chelaru, Benedetto Miceli, Alessandro Giordano, Riccardo Irmana, Luigi Lo Cascio, Giuseppe Pezzino, tutti già tesserati per la società ASD Partinicaudace. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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