COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Soc. ASD San Sebastiano, suo Presidente pro-tempore Sig. Nunzio Lorefice e n.20 calciatori per violazione art

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.503 del 29/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Soc. ASD San Sebastiano, suo Presidente pro-tempore Sig. Nunzio Lorefice e n.20 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1° categoria 2008/2009 Procedimento 343/A-03 Con nota del 27/05/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.20 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000. Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Acquisiti agli atti del procedimento i certificati medici dei calciatori deferiti, per la maggior parte attestanti visite mediche eseguite con significativo ritardo (mese di Dicembre 2008) in relazione all’inizio del campionato di competenza con esclusione dei calciatori Giacomo Balbo, Andrea Balzo, Andrea Crocco, Serafino Geraci, per i quali l’attestazione della visita medica effettuata evidenzia data antecedente all’inizio del campionato. Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, che nella fattispecie si ritiene di potere quantificare in €.15,00 per ciascun tesserato sottoposto alla prescritta visita medica con significativo ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 29/06/2010 non sono comparsi i deferiti, DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società l’ammenda di €.240,00 (duecentoquaranta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Nunzio Lorefice a tutto il 31/10/2010 (sanzione così quantificata per assicurarne la afflittività); di infliggere ai calciatori Filippo Alessandro, Giuseppe Anicito, Valentino Bellomo, Ennio Campanaro, Filippo Castagna, Fabio Gioia, Claudio Grasso, Giuseppe Lattuga, Carmelo Lo Vetri, P. Fabiano Lo Vetri, Vincenzo Marino, Alessandro Oliveri, Giuseppe Oliveri, Giuseppe Rosso, Giammarco Testa, Michele Torregrossa, tutti già tesserati per la società ASD San Sebastiano: l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico. Di non dare luogo a procedere nei confronti dei calciatori Giacomo Balbo, Andrea Balzo, Andrea Crocco, Serafino Geraci, in regola con l’effettuazione della prescritta visita medica. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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