COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: S.S.D. Garden Sport (Me) – avverso squalifiche dei calciatori Scarantino Natale fino al 31 gennaio 2011, La Spi
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 498 del 15/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
S.S.D. Garden Sport (Me) – avverso squalifiche dei calciatori Scarantino Natale fino al 31 gennaio 2011, La Spina Gianluca fino al 31 Dicembre 2010, Lanzafame Alessandro fino al 30 Novembre 2010 Gara Coppa Sicilia Regionale( 1^ categoria): Città di Capaci – Garden Sport del 29 Maggio 2010. Comunicato Ufficiale 491 LND del 01 Giugno 2010
Procedimento 340/A
La S.S.D. Garden Sport propone appello avverso i provvedimenti a margine indicati, perché li ritiene “decisamente esagerati” e addebita al nervosismo dei suoi tesserati le manifestazioni di protesta nei confronti dell’Arbitro chiede pertanto un riesame del referto arbitrale e conseguenzialmente delle sanzioni inflitte ai propri calciatori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
al 45° del primo tempo il calciatore La Spina Gianluca spingeva l’Arbitro con il proprio petto contro quello dello Stesso, profferendogli offese e gravi minacce e, allontanato dai compagni di squadra, cercava di colpire il Direttore di gara, senza riuscirvi, con una scarpa di football;
nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, il calciatore Scarantino Natale apprestandosi ad uscire dal terreno di giuoco, tentava di colpire con calci e pugni l’Arbitro e mentre veniva allontanato dai suoi compagni profferiva offese e gravi minacce all’indirizzo dello stesso e dei suoi familiari;
al 29° del secondo tempo il calciatore Lanzafame Alessandro, espulso per doppia ammonizione, attingeva con uno sputo il terreno di giuoco in prossimità dei piedi dell’Arbitro, profferendo gravi minacce all’indirizzo dello stesso e dei suoi familiari.
Quanto sopra riportato è descritto in forma chiara ed inequivocabile dall’Arbitro nel suo referto che, per consolidata giurisprudenza, gode di fede privilegiata. Pertanto questo Organo Giudicante ritiene che i comportamenti dei citati calciatori non siano meritevoli di alcuna riforma e conseguentemente di confermare quanto determinato dal Giudice di primo esame.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare l’appello della S.S.D. Garden Sport confermando i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo pari ad € 130,00.
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