LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 23 novembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 23 novembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 13.53 del 22 novembre 2010) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Eto’o Samuel (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Bostjan Cesar (Soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; letta la segnalazione ex art. 35, 1.3, secondo comma, CGS della F.C. Internazionale Milano S.p.A., sottoscritta dal Vice Presidente dott. Rinaldo Ghelfi, depositata alle ore 15.22 del 22 novembre 2010, ed esaminato l’allegato dvd; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, l’Arbitro assegnava alla squadra nero-azzurra un calcio di punizione per un fallo subito, nella zona centrale del campo, dal calciatore Eto’o da parte del calciatore clivense Cesar. In attesa della ripresa del giuoco, Cesar si portava nei pressi della propria area di rigore e, in tale frangente, veniva raggiunto dall’attaccante interista che, con mossa repentina, chinando in avanti il capo, lo colpiva con una testata al petto, facendolo cadere dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto la sua attenzione, e quella dei suoi collaboratori, era comprensibilmente rivolta “a controllare altre zone del terreno di giuoco” come precisato, a richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 15.01 del 22 novembre 2010. Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal calciatore nero-azzurro integri gli estremi di quella “condotta violenta” che, per consolidato orientamento interpretativo, è connotata dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva: palese è infatti il preordinato intento di colpire l’avversario e parimenti evidente è l’energia impressa al colpo inferto. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. Per quanto attiene, infine, alla segnalazione depositata dalla Società milanese, dichiaratamente “svolta nell’esclusivo interesse di F.C. Internazionale e del suo tesserato Samuel Eto’o, non rappresentando denuncia di eventuali sanzioni disciplinari commesse da altri tesserati”, questo Giudice rileva che le allegate riprese televisive documentano esclusivamente il comportamento tenuto dai due calciatori in occasione del fallo commesso dal Cesar ossia, come in precedenza descritto, in un momento antecedente l’episodio in esame. E poiché tale comportamento è stato insindacabilmente valutato dal Direttore di gara ne consegue l’irrilevanza della documentazione prodotta, se non sotto il profilo di un rapporto meramente occasionale con la condotta violenta di cui successivamente si è reso responsabile il calciatore Eto’o. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare con la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 30.000,00 il calciatore Eto’o Samuel (Soc. Internazionale).
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