COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. COSIMO GIOVANNI FINO AL 30.4.11 E AVVERSO L’AMMENDA DI € 15,00 ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA E. S. CHIETI CALCIO A 5 / PRO CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA IL 29/1/11 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE “SERIE C/1” (C.U. N° 47 DEL 3/2/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. COSIMO GIOVANNI FINO AL 30.4.11 E AVVERSO L’AMMENDA DI € 15,00 ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA E. S. CHIETI CALCIO A 5 / PRO CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA IL 29/1/11 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE “SERIE C/1” (C.U. N° 47 DEL 3/2/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Pro Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente/allenatore Cosimo Giovanni, poiché, allontanato per comportamento offensivo e reiterate bestemmie, malgrado gli inviti a lasciare il terreno di gioco, si rifiutava di ottemperare rimanendo in campo, con atteggiamento aggressivo e minaccioso, sollecitando ad abbandonare il terreno di gioco i propri calciatori i quali, per solidarietà verso il dirigente, raggiungevano lo spogliatoio e perché, successivamente, il medesimo si recava presso l'arbitro ed in maniera intimidatoria gli rivolgeva ulteriori minacce. Ha chiesto, inoltre, l’annullamento dell’ammenda di € 15,00. La società appellante ha contestato gli addebiti al Cosimo, in quanto le sue esclamazioni non rivestivano il carattere di bestemmie, essendo state interpretate come tali solo dal secondo arbitro e non menzionate dal primo, nulla deducendo, tra l’altro, circa il successivo comportamento tenuto dal proprio tesserato. In ogni caso il primo arbitro, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato in pieno quanto refertato dal collega circa le reiterate bestemmie. Per l’ammenda deve rilevarsi l’inammissibilità dell’appello, sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, la pena pecuniaria comminata non è impugnabile in base alla normativa di riferimento, stante la sua esiguità; dall’altro in quanto la detta sanzione è riferita ad altra gara rispetto a quella di cui all’atto d’appello, ovvero a quella disputata in data 26.1.2011. Nel merito, la Commissione Disciplinare osserva che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, atteso che sia il rapporto di gara del primo arbitro, sia il supplemento del secondo, sono chiari ed inequivocabili a riguardo, onde questa Commissione non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo ritenuta congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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