COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ UNION ROCCASPINALVETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEI GIOCATORI CALCIATORI SURIANO MARTIN E BRUNO IVAN FINO AL 29.11.11; DEL FANARO MORENO FINO AL 29.5.11; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA / UNION ROCCASPINALVETI, DISPUTATA IL 29/11/10 PER IL CAMPIONATO JUONIORES PROVINCIALE CHIETI (C.U. N° 15 DEL 9/12/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ UNION ROCCASPINALVETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEI GIOCATORI CALCIATORI SURIANO MARTIN E BRUNO IVAN FINO AL 29.11.11; DEL FANARO MORENO FINO AL 29.5.11; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ODORISIANA / UNION ROCCASPINALVETI, DISPUTATA IL 29/11/10 PER IL CAMPIONATO JUONIORES PROVINCIALE CHIETI (C.U. N° 15 DEL 9/12/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto la Società Union Roccaspinalveti ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “al 6° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara estraeva il cartellino giallo per ammonire un calciatore, il calciatore SURIANO Martin (Union Roccaspinalveti) afferrava il cartellino e lo portava via protestando per il provvedimento arbitrale; .... subito dopo si creava un parapiglia con quattro calciatori della Soc. Union Roccaspinalveti, di cui tre non identificati ed il quarto identificato nel Sig. FANARO Moreno, il quale dapprima protestava urlando quasi a contatto con l'arbitro per poi, una volta vistosi comunicare la espulsione, continuato la sua protesta rivolgendo frasi ingiuriose nei confronti dello stesso spintonandolo con le mani sul petto; .... in seguito a ciò l'arbitro veniva minacciosamente avvicinato da tutti i calciatori della Soc. Union Roccaspinalveti ed alcuni di loro, rimasti non identificati eccezion fatta per il Sig. SURIANO Martin, gli stringevano violentemente un braccio e lo colpivano con un calcio allo stinco della gamba destra; .... neanche in seguito all'intervento di alcuni calciatori della Soc. Odorisiana si riusciva a riportare la calma, l'arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara stessa essendo rimasto dolorante per le percosse ricevute, essendo stato anche gravemente minacciato di ulteriori violenze”. Ha dedotto l’appellante, l’eccessività delle sanzioni ai tesserati e dell’ammenda alla società, chiedendone la riduzione, in quanto, nonostante il comportamento non regolamentare tenuto dai calciatori, i fatti si sarebbero svolti in maniera meno grave di quella riferita dal direttore di gara nel suo referto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde le sanzioni inflitte dal primo giudice devono essere confermate poiché congrue ed adeguate ai comportamenti sanzionati. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, confermato gli originari riferimenti con riguardo sia alla bestemmia del calciatore Bruno, sia alle gravi intemperanze dei suoi compagni di squadra Fanaro e Suriano, non limitate alla contestazione del provvedimento assunto in campo dall’arbitro, ma reiterate anche da tutti i componenti della Union Roccaspinalveti in maniera tale da indurre il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro a seguito di un forte calcio infertogli, nella mischia, alla gamba destra. Per questi motivi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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