COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE NDIAYE PAPA MOUHAMED) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURIPA 2009 / VIRTUS TOLLO, DISPUTATA IL 13/02/11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “E” – (C.U. N. 50 DEL 17/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE NDIAYE PAPA MOUHAMED) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURIPA 2009 / VIRTUS TOLLO, DISPUTATA IL 13/02/11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “E” - (C.U. N. 50 DEL 17/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Virtus Tollo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si scagliava contro un calciatore avversario colpendolo con un violento pugno al volto causandogli fuoriuscita di sangue, venendo allontanato dopo circa quattro minuti da compagni di squadra. A fine gara il calciatore aggredito veniva accompagnato in Ospedale per accertamenti. Ha dedotto l’appellante, l’eccessività della sanzione al proprio tesserato, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto della provocazione visto che il calciatore era stato raggiunto da espressioni ingiuriose ed offensive da un avversario che gli aveva rivolto le parole “sporco negro” dopo aver subito un fallo per il quale detto avversario era stato anche ammonito. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta al calciatore Ndiaye può essere lievemente ridotta sul presupposto che il suo comportamento non deve aver causato particolari conseguenze non risultando agli atti certificazione medica attestante il contrario. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ndiaye Papa Muhamed a quattro giornate, disponendo accreditarsi la relativa tassa ove versata.
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