COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. PIETRO VITTORINI (ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CAPITIGNANO 1986 / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 02/02/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. N. 49 DEL 10/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. PIETRO VITTORINI (ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CAPITIGNANO 1986 / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 02/02/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. N. 49 DEL 10/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Pietro Vittorini, allenatore della Società Atletico Preturo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: “allenatore della squadra già inibito fino al 30/09/2011, posizionato fuori dal terreno di gioco, rivolgeva reiterate ingiurie e minacce gravi al direttore di gara, nonché all’Organo Federale A.I.A., assumendo così assoluta mancanza di rispetto e di senso di responsabilità”. L’appellante ha ammesso di aver effettivamente protestato nei confronti del direttore di gara proferendo delle ingiurie al suo indirizzo negando invece di aver minacciato l’arbitro come pure di aver ingiuriato e minacciato l’Organo Federale A.I.A. L’appellante ha dedotto altresì l’eccessività della sanzione richiamando anche sanzioni inflitte dal G.S. con lo stesso C.U. nei confronti di altri soggetti responsabili di analogo comportamento e sanzionati con provvedimenti molto più lievi. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione adottata dal primo giudice non può essere condivisa in quanto, pur tenendo conto dei precedenti inflitti all’appellante che in più riprese hanno portato la squalifica dell’interessato fino al 30/09/2011 per un susseguirsi di comportamenti non regolamentari, in questa sede lo stesso deve rispondere esclusivamente di ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara e dell’Organo Federale A.I.A.. Alla luce di tali considerazioni la sanzione inflitta con l’ultimo comunicato ufficiale deve essere ridotta al 31/12/2011 apparendo più congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Pietro Vittorini fino al 31/12/2011. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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