COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA DELIBERATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS NOTARESCO / SAGITTARIO NON DISPUTATA IL 22/01/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 – (C.U. N. 49 DEL 10/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA DELIBERATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS NOTARESCO / SAGITTARIO NON DISPUTATA IL 22/01/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 – (C.U. N. 49 DEL 10/02/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Sagittario ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo con il quale era stata disposta la ripetizione della gara respingendo il reclamo della Società Sagittario tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della Società Virtus Notaresco per il principio della responsabilità oggettiva avendo causato la impraticabilità del campo provocata dall’acqua e dalla neve che avevano invaso il campo di gioco. La società appellante ha dedotto che la mancata disputa della gara doveva addebitarsi alla Società Virtus Notaresco in forza del principio della responsabilità oggettiva visto che in quanto custode della struttura nella quale la gara doveva essere disputata avrebbe dovuto mettere in atto ogni accorgimento tendente ad evitare il prevedibile evento dei fenomeni metereologici che avevano causato la rottura del telone di copertura con conseguente allagamento del terreno di gioco. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto alcuna responsabilità poteva esserle addebitata per non essere né proprietaria né gestore dell’impianto che peraltro fino alla sera prima risultava essere perfettamente integro. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello proposto dalla Società Sagittario deve essere respinto in quanto il principio della responsabilità oggettiva di cui all’art. 17 C.G.S. deve trovare, nella fattispecie, un limite che è rappresentato dalla circostanza che il danno alla copertura dell’impianto, dovuto tra l’altro ad un evento straordinario da attribuire alle avverse condizioni metereologiche, è stato accertato il giorno stesso in cui doveva essere disputata la gara come da certificazione agli atti rilasciate dal Comune di Notaresco, proprietario della struttura, e dalla Soc. Tennis Club Notaresco gestore dell’impianto stesso concesso solo in uso alla Virtus Notaresco. Dal momento che, quindi, quest’ultima non è né proprietaria né gestore della struttura, non può ritenersi che sulla stessa gravasse l’onere di verificare le condizioni dell’impianto ancor prima della disputa della gara per poi eventualmente porre in essere tutti quegli accorgimenti che avrebbero consentito di provvedere alle riparazioni e di disputare la gara stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello confermando l’impugnata decisione e disponendo, infine, addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it