COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA (1^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LISTA NICOLA, PUBBLICATA SUL CU N. 21 DEL 13/10/2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA (1^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LISTA NICOLA, PUBBLICATA SUL CU N. 21 DEL 13/10/2010. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING FRANCAVILLA avverso la decisione del G.S., pubblicata sul CU n. 21 del 13-10-2010, con la quale veniva inflitta al calciatore LISTA NICOLA la squalifica, fino al 30-06-2011, per fatti di cui lo stesso si era reso protagonista nel corso della gara del 9.10.2010 tra lo Sporting Francavilla e il Salandra; Letti gli atti ufficiali di gara; Atteso che le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano alcuna conferma né nel referto di gara né nel supplemento di rapporto, dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile con il calciatore Lista Nicola reagiva ad un pugno ricevuto da un avversaro, colpendolo a sua volta con un calcio al viso e ripetuti pugni, tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza per il trasporto in ospedale, episodio che causava l’interruzione della gara per circa 25 minuti; Rilevato, come a seguito di tale fatto, si sia generata una rissa durante la quale lo stesso Lista Nicola colpiva con violenti pugni al viso un altro giocatore avversario, che nel frattempo era intervenuto per sedare la rissa; Considerato, pertanto, come in questa sede non siano emersi elementi utili a ritenere e modificare le circostanze oggetto delle decisoni del G.S. che, per l’effetto, deve essere confermata; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo dalla società Sporting Francavilla, confermando in toto le decisioni del G.S., come riportate sul CU n. 21 del 13.10.2010; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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