COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTELPANTANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA CON IL C.U. N. 21 DEL 13.10.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA CASTELPANTANO – F.S.T. RIONERO DISPUTATA IL 9.10.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTELPANTANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA CON IL C.U. N. 21 DEL 13.10.2010, IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA CASTELPANTANO - F.S.T. RIONERO DISPUTATA IL 9.10.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CASTELPANTANO avverso la decisione del G.S., pubblicata sul CU n. 21 del 13.10.2010, con la quale veniva irrogata alla società Castelpantano l'ammenda di € 400,00 a titolo di "responsabilità oggettiva" per fatti commessi da sostenitori locali che, al termine del primo tempo, entrati in campo attraverso un cancello lasciato socchiuso, aggredivano un calciatore avversario e, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, persona non autorizzata insultava l'arbitro, colpendolo con un calcio negli stinchi, provocandogli intenso dolore; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G. della gara il quale, in sede di audizione, ha confermato integralmente quanto riportato sia nel referto arbitrale sia, in particolare, quanto descritto nel supplemento di referto allegato, ovvero: • di aver più volte invitato il dirigente della società Castelpantano a chiudere il cancello del campo sportivo "Federale" avendone ricevuto, in risposta, l'impossibilità a farlo per mancanza del lucchetto; di aver rivolto lo stesso invito al custode dell'impianto, il quale rispondeva che tale competenza era a carico della società ospitante; • di aver notato, nell'intervallo, l'ingresso di persone estranee sia sul terreno di gioco che nelle immediate vicinanze; • di non aver ricevuta alcuna assistenza dal capitano della società Castelpantano o da qualsiasi altra persona; Preso atto che ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. "le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti..."; Rilevato che il referto arbitrale e sue eventuali integrazioni costituiscono prova privilegiata sui fatti accaduti durante la disputa di una gara e che gli stessi sono atti assistiti da "presunzione di verità" P.Q.M. • rigetta il reclamo proposto dalla società CASTELPANTANO, confermando la decisione del G.S., come riportata sul CU n. 21 del 13.10.2010; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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