• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEI SIGG.RI:
– DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 , C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLARMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2009- 2010, IL SIG. SCARDETTA MARCO, CALCIATORE E GIA’ TESSERATO CON ALTRA SOCIETA’, SVOLGESSE L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA PULCINI, IN ASSENZA DI REGOLARE SE NECESSARIA ABILITAZIONE;
– DEL SIG. SCARDETTA MARCO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2009 – 2010 , SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SQUADRA PULCINI DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE E, COMUNQUE, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE DI ALTRA SOCIETA’;
– DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 , COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEI SIGG.RI:
- DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 , C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLARMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2009- 2010, IL SIG. SCARDETTA MARCO, CALCIATORE E GIA’ TESSERATO CON ALTRA SOCIETA’, SVOLGESSE L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA PULCINI, IN ASSENZA DI REGOLARE SE NECESSARIA ABILITAZIONE;
- DEL SIG. SCARDETTA MARCO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2009 – 2010 , SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SQUADRA PULCINI DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE E, COMUNQUE, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE DI ALTRA SOCIETA’;
- DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 , COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE;
- DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE.
Con nota del 20.08.2010 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg. ri Marasca Gilberto e Scardetta Marco e le Società A.S. Manoppello Arabona e A.S.D. Antonio Scipione Nocciano.
Con racc. a.r. del 4.11.2010 la Commissione Disciplinare ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. , informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 13.12.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
All’udienza, era presente il Rappresentante della Procura, AVV. Andrea Magnanelli, il Sig. Marasca Gilberto per se stesso e per la Società A.S. Manoppello Arabona , nonché il Sig. Scipione Paolo, Presidente della A.S.D. Antonio Scipione Nocciano, assistito dal Dott. Mirko Colasante, come da delega depositata in atti.
Nessuno compariva per il Sig. Scarpetta Marco , nonostante la regolarità della notifica.
Alla suddetta udienza, i soggetti deferiti presenti, chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate nella misura di inibizione per mesi 2 (due) per Marasca Gilberto, dell’ammenda di € 270,00 per la Società A.S. Manoppello Arabona e dell’ammenda di € 135,00 per la Società A.S.D. Antonio Scipione Nocciano.
La Commissione, successivamente, invitava il rappresentante della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento a carico di Scarpetta Marco e a formulare le proprie conclusioni.
L’Avv. Magnanelli, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Scarpetta Marco.
La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata dal rappresentante della Procura in ordine ai soggetti deferiti presenti che hanno scelto la strada della definizione anticipata del giudizio ed accertata la responsabilità del Sig. Scardetta Marco, per come emergente dalle dichiarazioni dallo stesso e dagli altri soggetti deferiti rese nel corso delle indagini da parte della Procura,
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Marasca Gilberto l’inibizione per mesi 2 (due) , alla A.S. Manoppello Arabona l’ammenda di € 270,00, alla A.S.D. Antonio Scipione Nocciano l’ammenda di € 135,00; di infliggere, altresì, a carico del Sig. Scardetta Marco la squalifica di mesi 2 (due).
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEI SIGG.RI:
– DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 , C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLARMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2009- 2010, IL SIG. SCARDETTA MARCO, CALCIATORE E GIA’ TESSERATO CON ALTRA SOCIETA’, SVOLGESSE L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA PULCINI, IN ASSENZA DI REGOLARE SE NECESSARIA ABILITAZIONE;
– DEL SIG. SCARDETTA MARCO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2009 – 2010 , SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SQUADRA PULCINI DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE E, COMUNQUE, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE DI ALTRA SOCIETA’;
– DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 , COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE;
– DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE."